Cgil, class action su rimborsi ex specializzandi

Ci sono due mesi per aderire alla nuova azione collettiva per i medici specializzati dall’anno accademico 1978 all’anno 2006 promossa dalla Fp Cgil per il mancato rispetto da parte dello stato italiano delle normative europee sulle borse di studio e sui contratti di formazione. L’azione scade il 31 maggio prossimo, costa 100 euro per gli iscritti al sindacato e 500 per i non iscritti, e ha due caratteristiche: indica come termine di prescrizione per l’azione il 20 ottobre prossimo, “preferenziale” rispetto a un secondo termine parimenti plausibile del 2 novembre, poi stop per sempre; e riguarda le due categorie differenti di specializzandi, quelli delle classi di immatricolazione alle scuole 1983-91 che non ricevettero la borsa di studio prevista dalle norme europee e quelli immatricolati tra 1993 e 2006 che non ebbero pagati né contributi né assicurazione. «Naturalmente, spiega l’avvocato Michele Bonetti che porta avanti il ricorso per FP Cgil – al fine di distinguere le singole fattispecie ed in particolare i medici ex specializzandi ante 1991 e gli specializzati dopo tale anno, le procedure di adesione all’azione collettiva prevedono la compilazione di un form on line nel quale è richiesto agli interessati di specificare l’anno di immatricolazione, la durata del corso e l’anno di conseguimento del titolo». L’avvocato Bonetti ricorda come la direttiva Comunitaria 76 del 1982 avesse stabilito che i medici che frequentavano un corso di specializzazione medica dovevano percepire un’adeguata remunerazione durante il periodo di frequenza della scuola. «Tuttavia lo stato italiano recepì (e solo in parte) tale direttiva, nel 1991 con il D.lgs. n.257/1991, ivi prevedendo per gli specializzandi iscritti dall’anno accademico 91/92, l’importo di lire 21.500.000 (oggi circa 11 mila euro) per ogni anno di specializzazione. Nulla però è stato previsto per i medici immatricolatisi alla specializzazione negli anni accademici dal 1982 al 1991. 

 Tali soggetti possono quindi agire in giudizio per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno a seguito della tardiva trasposizione delle Direttive CEE. Per quanto attiene invece attiene ai medici che hanno frequentato nel periodo 1991/2006, – continua Bonetti – recenti pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto il diritto a percepire a titolo di risarcimento del danno, una somma pari alla differenza, per ciascun anno accademico, tra il trattamento concretamente percepito (pari a circa 11 mila euro annui), incrementato della rideterminazione triennale, e quello riconosciuto soltanto dal 2007 in base ai DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 (pari a circa 25 mila euro annui)».
Quanto alla prescrizione, «la recente giurisprudenza ha individuato il “dies a quo”, cioè  il giorno da cui decorre la scadenza decennale, nell’ottobre del 2007, allorché venne meno l’obbligo dello stato italiano di ottemperare alle direttive europee». Per capire il perché di questa data dobbiamo puntare ancora meglio l’obiettivo sugli anni tra il 1991 e il 1993 quando vi fu lo switch tra la borsa e il contratto di formazione. Nel 1991 il decreto legislativo 257 accordò la borsa. Nel 1993 la direttiva 16 di Bruxelles aprì al contratto di formazione lavoro. Doveva essere subito operativo, senonché in Italia aspettammo il dlgs 368, nel 1999, per vederlo introdurre. Ma per aggiornare il compenso degli specializzandi dovemmo attendere la legge 266 del 2005 e un’altra direttiva Ue – la Bolkestein 36/2005- che, nel dettare una nuova disciplina della materia, previde l’abrogazione dal 20 ottobre 2007, delle direttive precedenti, con termine di prescrizione decennale. Da qui la data del 20 ottobre 2017 come termine ultimo.

Per quel che contano, la giurisprudenza potrebbe accordare 12 giorni in più, fino al 2 novembre 2017. Già, perché in realtà per addivenire alla piena regolamentazione del trattamento da corrispondere agli specializzati, ci sono voluti ben tre D.P.C.M.: quello del 7 marzo 2007, con cui fu definito il costo del contratto di formazione e lavoro, quello del 6 luglio 2007 (schema tipo del contratto di formazione specialistica) e appunto quello del 2 novembre 2007, che individuava il fabbisogno finanziario relativo ai contratti di formazione e senza il quale la normativa non sarebbe stata applicabile. Sul sito fpcgil.it/medici però si sottolinea come precauzionalmente resti preferibile ricorrere al 20 ottobre 2017.

Mauro Miserendino