Un’analisi accurata del meccanismo che innescherà l’articolo 11 dell’ordinanza sindacale n.5 del 2021.
Nella serata di ieri, con una consueta e seguitissima diretta, il Sindaco di Messina, Cateno De Luca ha presentato l’ordinanza sindacale n.5 del 2021 che riguarda le misure di prevenzione dell’emergenza covid-19 e la gestione della zona rossa istituita a Messina dalla Regione Siciliana.
Le massime misure restrittive, messe in atto dalla Regione, basate sui DPCM convertiti in legge, e ribadite nell’ordinanza di De Luca dureranno da oggi, giorno 11 gennaio, sino a giovedì 14 gennaio. Difatti da giorno 15 gennaio, nuove restrizioni alla messinese prenderanno atto. Restrizioni che sono annunciate all’interno dell’articolo 11 dell’ordinanza presa in questione.
Tali restrizioni si pongono in maniera opposta all’allegato n.23 del DPCM del 3 dicembre che riguarda il commercio al dettaglio di beni di prima necessita.
De Luca ha, siffatti, ribadito plurime volte all’interno della sua diretta che sarà legittimo soltanto il commercio di beni alimentari all’interno delle catene di supermercati e dei negozi al dettaglio.
L’articolo 11:
A decorrere da venerdì 15 gennaio 2021 sono sospese le attività di vendita di beni di prima necessità, come individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali ed outlet anche se fornite di accessi indipendenti) ed aventi ad oggetto:”
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi
specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di
sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
• A)Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni
(ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• B)Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione
(incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il
giardinaggio
• C)Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi
specializzati
•D) Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• E)Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• F)Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di biancheria personale
• G)Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi
specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• H)Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
•) Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in
esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• I)Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli;
ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi,
detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
• L)Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per
televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Da come si presenta l’incessante lista di “divieti di commercio”, ne deduciamo a livello scientifico che il suddetto articolo si ponga come un mero copia-incolla delle permissioni presenti nell’allegato 23 del DPCM del 3 dicembre (LINK).
Lungi da noi perderci in analisi di mera legittimità dell’atto sindacale; difatti, il nostro intento è quello di andare ad analizzare i divieti posti in grassetto per comprendere gli effetti sulla popolazione messinese.
L’analisi delle restrizioni:
A: Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
Tale restrizione si pone come una chiusura dei benzinai. Una decisione del genere, in una fase critica, non soltanto per l’economia, ma per gli spostamenti, ha effetti ridondanti. Difatti, la sospensione dell’attività dei benzinai vorrebbe dire che tutte le attività anche emergenziali verrebbero sospese, dato che molte volte i mezzi d’emergenza, ma anche i mezzi di associazioni e di enti di volontariato, fanno rifornimento nei benzinai.
B:Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione
(incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati.
C:Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi
Specializzati.
I:Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
I tre divieti, qui presi in esame, si pongono centrali nel fatidico diritto alla casa. Difatti, la mancanza di combustibile per riscaldamento o per uso domestico, detto brevemente, delle bombole del gas, sarebbe una limitazione importante per l’uso della cucina e delle stufe. Ovviamente, si potrò ribattere che vi è un periodo di tempo per il rifornimento di tali beni essenziali, ma nessuno può prevedere le necessità improvvise ed impellenti come l’acquisto di una nuova lampadina elettrica o dello stucco per un lavoro casalingo.
D: Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati.
E: Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
F: Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio.
Come può una città civile e democratica proibire la vendita di libri? In un’intervista di qualche mese fa, l’Assessore all’Istruzione Tringali aveva già sottolineato ai nostri microfoni l’importanza della conoscenza e il ruolo centrale che i libri hanno nella nostra società. Oltre all’acquisto per “diletto”, il divieto di commercio al dettaglio di libri, significa una grave limitazione per il diritto allo studio poiché bloccare l’esercizio di vendita di tali beni, vorrebbe dire porre un divieto anche all’acquisto di libri scientifici e universitari.
Il punto E, invece, si pone come una grave limitazione del diritto all’informazione. Come si può bloccare la stampa e l’acquisto di giornali e riviste? Già l’ambiente dell’editoria di questa città è in forte crisi, dovuto non soltanto al covid. Tale restrizione vorrebbe dire proibire l’informazione libera se non via web.
Infine, il divieto di vendita di articoli di cartoleria è direttamente collegato alla violazione del diritto all’istruzione poiché, sebbene la didattica a distanza, la necessità di quaderni, matite, colori e altro materiale è indispensabile per il lavoro didattico da casa, oltra che per il mero intrattenimento.
G:Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
H:Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Limitare questi esercizi, quali farmacie, parafamarcie, officine ortopediche, vuole dire una diretta limitazione del diritto alla salute per i cittadini.
L:Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per
televisione, per corrispondenza, radio, telefono.
Per concludere, nell’articolo 11 si pone tale divieto. Ancora noi non siamo riusciti ad interpetrarlo poiché ci sembra quasi impossibile bloccare siti internet, come ebay e amazon, e numeri di telefono di esercenti a distanza per l’acquisto di qualsiasi altro prodotto all’interno del territorio di Messina.
Sebbene le disposizioni dell’articolo 11 entreranno in vigore soltanto giorno 15 gennaio, è impossibile prevedere le necessità emergenziali dettate dalla necessità.