La persona con disabilità è titolare di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali appartenenti al vigente Diritto internazionale, nonché alle Costituzioni democratiche. Ogni persona con disabilità, quindi, deve essere messa nella condizione di prendere, in modo autonomo e con autodeterminazione, le decisioni che riguardano la condizione della propria esistenza, ossia deve avere la possibilità di portare avanti il proprio progetto di vita.
La possibilità di pianificare le scelte che riguardano la propria vita, senza costrizioni o limitazioni ingiustificate da parte di terzi, è un diritto umano fondamentale di tutte le persone: esso è il diritto alla vita indipendente.
Il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità è sancito all’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (ratificata dallo Stato italiano con Legge n. 18 del 3 marzo 2009).L’articolo, in particolare, afferma il «diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone» e sancisce «l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte».
Siamo in Calabria, nel comune di Cassano Ionio (CZ), in cui si consuma una vicenda che aveva visto l’ente negare in un primo momento la redazione di un progetto individuale come previsto all’art. 14 della Legge 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”).E’ servita una sentenza del Tar (in allegato)per riportare nei giusti ruoli il cittadino disabile e l’amministrazione comunale che in un primo tempo aveva posto una serie di motivazioni ritenute dal Tar oltremodo incoerenti che delegavano al Distretto Socio – Sanitario la redazione di un progetto, che si è poi rilevato del tutto inidoneo ed illegittimo e quindi censurato dal Tar stesso.
Se il diritto alla redazione di un progetto individuale per le persone diversamente abili è riconosciuto dalla legge si è resa necessaria anche una sentenza della magistratura che individua, così, un iter ben preciso che le Pubbliche Amministrazioni dovranno prendere in considerazione per ciò che riguarda le persone con disabilità e la loro presa in carico globale. Il dato non è solo sconfortante per un diritto sula carta scontato ma per la paradossale vicenda che dopo ben 14 anni dell’entrata in vigore della L. 328 sembra essere risolta solo attraverso un pronunciamento della magistratura.
«Siamo estremamente soddisfatti della recente sentenza emessa dal Tar Catanzaro – ha dichiarato il Presidente nazionale dell’ANFFAS, Roberto Speranza – che ha sancito definitivamente il diritto di una persona con disabilità a vedere redatto – in maniera adeguata – dal proprio Comune il progetto globale di vita personalizzato».
«Quotidianamente come Anffas ci battiamo perché nel nostro Paese si creino condizioni di pari opportunità e non discriminazione, prediligendo il dialogo con le pubbliche amministrazioni che sono deputate al riconoscimento dei diritti civili ed umani delle persone con disabilità ed alla loro concreta attuazione: in questo caso, oltre al costante lavoro di supporto e di dialogo messo in campo insieme all’associazione locale di Corigliano Calabro, e quindi in una Regione particolarmente disagiata per quanto riguarda la rete integrata dei servizi, ma assolutamente sovrapponibile alla maggior parte delle regioni d’Italia, ci si è visti costretti ad adire le vie giudiziarie e per questo un nostro ringraziamento va anche ai legali di Anffas» conclude il presidente Speziale. «Ma il più grande ringraziamento va alla persona con disabilità protagonista della vicenda ed alla sua famiglia, che hanno voluto con determinazione combattere fino in fondo questa sacrosanta battaglia, anche a beneficio di tutte le persone con disabilità».
Con la sentenza in questione, infatti, il Tar ha affermato che attraverso il progetto individuale per la persona con disabilità, stabilito come sopra detto dall’art. 14 della Legge n. 328/00, il legislatore indica un modello di “presa in carico globale e personalizzata” della persona con disabilità che trascende dalla previsione di singole prestazioni da erogare o dal semplice “smistamento” della persona con disabilità all’interno di una serie di strutture e/o servizi già precostituiti e non pensati e riparametrati sulle reali esigenze della singola persona per garantirne la piena inclusione sociale nel proprio contesto familiare e sociale e quindi l’ottimale qualità di vita.
La vicenda di Cassano Ionio porta in prima linea il faticoso articolarsi di situazioni familiari difficili in cui l’aiuto degli enti locali è sempre meno assicurato per via di tagli che gravano soprattutto sulle famiglie o anche solo per negligenza che in taluni casi esaspera lo stato di necessità eludendo a prassi non sempre favorite nei comuni nei confronti di persone fragili.
La riduzione delle risorse disponibili e la necessità di garantire la sostenibilità operativa e finanziaria del sistema dei servizi trova oggi difficoltà ad attuarsi per via di resistenze nel sistema pubblico locale che non riconosce porzioni di delega al soggetto del privato sociale e l’accentrare determinate competenze finisce solo per disattenderle. La contrastante realtà meridionale, assai distante dai modelli socio-sanitari di altri territori, rappresenta poi il contrario dell’autonomia promossa e incoraggiata nella prospettiva di sistema di Welfare inteso come strumento di promozione dei diritti e di uguaglianza tra cittadini. I diritti meritano rispetto.