La legge “Salva suicidi” applicata dal Tribunale di Messina

Importante pronuncia del Tribunale di Messina in materia di applicazione della legge “Salva suicidi”. La normativa (l. 3/2012) permette ai debitori in stato di sovraindebitamento, cioè coloro che concretamente e in base alle proprie disponibilità economiche non sono in grado di far fronte ai pagamenti verso i creditori, di estinguere i propri passivi tramite procedure di dilazione. Il provvedimento, approvato nel 2012 sotto il Governo Monti, è tutt’ora in vigore ed è rivolto in particolar modo a piccoli imprenditori e a cittadini che non possono accedere alle procedure concorsuali (come il fallimento, ad esempio) e che hanno contratto debiti che non riescono a saldare.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Messina e deciso dal Presidente della II Sez. civile, Dr. Giuseppe Minutoli, il consumatore, assistito dall’Avv. Giorgia Pruiti Ciarello, ha evidenziato di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, avendo accumulato, non per sua colpa, passività superiori alle proprie attività. Il legale ha provveduto a redigere un piano del consumatore che alla luce delle esigue disponibilità del debitore, che nel caso di specie poteva contare solo sul proprio stipendio, ha previsto il soddisfacimento in modalità rateale di tutti i creditori muniti di valido titolo, oltre ad un importante abbattimento del complessivo montante debitorio. Quest’ultimo è un elemento particolarmente importante, in quanto è stato riconosciuta la riduzione dei propri debiti e la reteizzazione del residuo.

“Il piano da me predisposto e redatto – spiega l’avvocato Giorgia Pruiti Ciarello – ha ricevuto il preventivo parere favorevole da parte dell’Organismo di Composizione della Crisi, attivo presso la Camera di Commercio di Messina, ed è stato in seguito sottoposto al vaglio giudiziale. Il Giudice ha quindi riscontrato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Legge 3/2012, ovverosia il requisito soggettivo di accesso alla procedura invocata, trattandosi di debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, nonchè il requisito oggettivo del c.d. sovraindebitamento, da intendere, ai sensi dell’art. 6 legge n. 3/2012 ed in misura non così rigida come nelle procedure fallimentari, come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. L’applicazione dei rimedi previsti dalla Legge 3/2012 – conclude Pruiti Ciarello – rappresenta una importante strumento di ausilio per chi è gravato da importanti situazione debitorie, ancor più oggi alla luce dei danni economici provocati da un anno di pandemia da Covid 19”.