Il Reddito di inclusione (REI) è la prima misura unica nazionale di contrasto alla povertà che si compone di due elementi connessi tra loro: il beneficio economico che viene erogato attraverso la Carta di pagamento elettronica (che si chiama appunto Carta REI) e il progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa rivolto a superare la condizione di povertà.
PER ACCEDERE AL BENEFICIO
Requisiti di residenza e soggiorno
●cittadini italiani
●cittadini comunitari
●familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente
● cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
● titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)
→ che siano residenti in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda
Requisiti familiari
I beneficiari sono inizialmente individuati tra i nuclei familiari con:
→ figli minorenni figli con disabilità (anche maggiorenni) donna in stato di gravidanza accertata (non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto, con certificato rilasciato da Ente Pubblico)
→ componenti disoccupati che abbiano compiuto 55 anni Requisiti economici beneficiari sono individuati anche sulla base dell’ISEE e delle sue componenti reddituali e patrimoniali.
Per accedere al REI, infatti, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
1. un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro
2. un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3 mila euro
3. un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro
4.un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).
Altri requisiti
Nessun componente del nucleo deve: percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); possedere navi e imbarcazioni da diporto (art.3, c.1, d.l.gs. 171/2005).
Ammontare del beneficio economico
L’ammontare del beneficio economico viene stabilito sulla base del cosiddetto “reddito disponibile”, ovvero delle risorse a disposizione delle famiglie per soddisfare i bisogni di base e acquistare beni e servizi primari, come determinato sulla base dell’indicatore della situazione reddituale dell’ISEE.
Il beneficio economico, pertanto, sarà proporzionale alla differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è anche la soglia reddituale d’accesso.
Al reddito familiare si sottraggono le spese per l’affitto (fino a un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo, come avviene per l’ISEE) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila euro, come avviene per l’ISEE).
La soglia è pari per un singolo a 3 mila euro e riparametrata sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell’ISEE. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75%.
Tabella 1 – Soglie d’accesso
Tabella 2 – Beneficio massimo mensile del REI per numero di componenti il nucleo familiare
In ogni caso, il beneficio per ogni nucleo familiare non potrà essere superiore all’assegno sociale (valore annuo, 5.824 euro; ovvero circa 485 euro al mese).
Se i componenti del nucleo familiare ricevono già altri trattamenti assistenziali, il valore mensile del REI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi (indennità di accompagnamento).
Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi. In caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi.
Iter della domanda
La domanda va presentata dall’interessato o da un componente del nucleo familiare presso i punti per l’accesso al REI (VEDI ELENCO ALLEGATO DEI CAF)
Il Comune direttamente (Ufficio Protocollo del Dipartimento Politiche Sociali – piazza della Repubblica n. 40) o tramite i CAF convenzionati, raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all’Inps.
→ L’Inps verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio.
Il versamento del beneficio è condizionato all’avvenuta sottoscrizione del Progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta. Il beneficio economico viene erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta REI);Carta REI
La Carta REI, completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica: deve essere usata solo dal titolare
→ può essere usata per prelevare contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile.
Permette inoltre:
gli acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard
il pagamento delle bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali
→ dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket può essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti
Progetto di attivazione sociale e lavorativa
→ Il Comune avvia i Progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, che vengono costruiti insieme al nucleo familiare
→ La valutazione è organizzata in un’analisi preliminare, rivolta a tutti i beneficiari, e in un quadro di analisi approfondito, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa.
→ Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è prioritariamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal programma di ricerca intensiva di occupazione (previsti dal Dlgs. 150/2015, art. 20)
→ il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare.
In allegato l’elenco dei CAF operanti
elenco-caf-avviso-pubblico.doc
elenco-caf-avviso-pubblico.pdf