Omicidio legalizzato o legittima difesa.

La nuova riforma della legittima difesa approvata alla Camera e in discussione al Senato ha già fatto molto discutere i più attenti commentatori, tanto che diventa imprescindibile riportarne il testo evidenziando in neretto le parti più discusse o quelle che hanno accesso l’ilarità del web 

Testo approvato alla Camera: è legittima difesa non punibile, nei casi di violazione di domicilio, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte; o se è la reazione a seguito dell’introduzione nel domicilio con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Con riferimento alle circostanze del reato, poi, è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un’arma legittimamente detenuta contro l’aggressore, se l’errore è conseguenza di un grave turbamento psichico e se la reazione avviene in situazioni di pericolo attuale per la vita, per la libertà personale o sessuale e per l’integrità fisica

 Il rifermento all’aggressione di notte che legittimerebbe la resistenza e la risposta armata, da parte sua, ha aperto il vaso di pandora dell’ironia del Web. Da coloro che si domandavano cosa si dovesse fare con il ladro che entra nel proprio domicilio al crepuscolo oppure se la scriminate (per semplificare la chiameremo non punibilità della reazione armata) notturna abbia tenuto conto dell’ora legale. A coloro che si domandavano come si potesse misurare il grado del turbamento psichico tale da escludere la colpa di colui che davanti a un soggetto che di notte entra da una finestra aperta nel proprio appartamento, per errore viene ucciso avendo la vittima scambiato l’amante della colf con un ladro.

Ma forse uno dei dubbi più forti che la normativa apre è quella che porrebbe una preclusione tale escludere la cognizione di un giudice su fatti di legittima difesa che comportano l’omicidio del ladro. Per comprendere di cosa stiamo parlando ci rifacciamo alle parole dell’Avv.  Gian Domenico Caiazza, come rilasciate in una sua intervista a Radio Radicale.

“Ogni volta che si pretende di scrivere una norma penale non per raggiugere le finalità razionali che il comando normativo si propone ma solo per proclamare slogan elettorali con tanto di rutilante conferenza stampa, i risultati non possono che essere disastrosi per tutti, a cominciare dai proponenti. Questo perché il nostro sistema normativo ha delle regole ed è gravato da principi generali del tutto indifferenti al tema dei voti che vuole guadagnare Salvini o quelli che non vuole perdere Renzi.

Sicché o quei principi generali si rispettano o altrimenti quelle norme scritte dalla penna del demagogo per strizzare l’occhio alle viscere del paese semplicemente non potranno funzionare. Questa è esattamente la ragione per la quale questa riforma della legittima difesa, nel testo approvata alla Camera dei deputati in un contesto d’isteria collettiva, nasce morta.

Beninteso, qui non centra nulla il punto di vista che si ritiene di assumere nel merito della contesa: cioè se l’inviolabilità del proprio domicilio possa o debba autorizzare, e fino che punto, una reazione estrema nei confronti dell’intruso (omicidio) Ognuno la pensi come creda.

Il fatto è che la vera ragione che ha ispirato quest’ennesima riforma della norma che regola la scriminante domiciliare della legittima difesa, non risiede nella volontà di ampliare la presunzione di legittimità della reazione, perché questo intento era stato già raggiunto con la riforma del 2006, con l’esultanza di tutto il centrodestra e della Lega Nord, che aveva previsto la presunzione (non punibilità) normativa della reazione armata, quando l’aggressione avveniva con violazione del proprio domicilio abitativo o professionale.

Oggi invece la nuova ondata d’isterismo collettivo nasce da una pretesa inaccettabili e cioè che la persona che ammazza il ladro che sia entrato nel proprio domicilio non può e non deve essere mai indagato per lesioni o per omicidio volontario. In altri termini nessun giudice deve vagliare la “reazione armata” che è sempre presunta.

L’indignazione mediatica cavalcata dalla politica nasceva dal fatto che alcune vittime del furto nella propria abitazione, si erano difese uccidendo ed erano state indagate per omicidio volontario o al più per eccesso colposo di legittima difesa

La qualcosa veniva vissuta dalla pancia del paese come un intollerabile oltraggio al più elementare sentimento di giustizia. Ma come, si disse. Non solo è vittima di un’invasione “notturna” nella propria casa, che ha messo a repentaglio l’incolumità sua e della sua famiglia e ora deve essere indagato per omicidio? Vergogna, vituperio, non accada mai più.

Ora davanti ad un simile tam-tam non c’è più modo di far ragionare nessuno. E così il fatto che all’iscrizione nel registro degli indagati siano seguite nella maggioranza dei casi archiviazioni o assoluzioni non pare interessare più a nessuno. Si prevede senza se a senza ma una cosa che il nostro sistema normativo non consente e non prevede. “La preclusione di una valutazione giurisdizionale di un fatto omicidiario” .

In altri termini, se è consentita la reazione armata, con l’ampliamento della sfera d’impunibilità e della scriminate della legittima difesa, il conseguente omicidio del ladro diventa un diritto d’uccidere che non necessita di nessuna valutazione del giudice. Nessuna iscrizione nel registro degli indagati, nessuna investigazione sui fatti e nessun processo a carico della vittima.  Al processo ci deve andare il ladro non la vittima, è ad esempio la posizione di Area Popolare di Angelino Alfano.

“Già solo per questo la riforma come passata alla camera è lettera morta. Si può pure sbraitare quanto si vuole, continua Caiazza, ma anche solo per dire che quell’omicidio è legittimo occorre la cognizione piena di un Giudice, proceduta da un’investigazione su come sono accaduti i fatti e accompagnati dall’iscrizione nel registro degli indagati del soggetto eventualmente autore dell’omicidio.

La norma approvata alla camera rende più ampia la figura della reazione, benissimo. Ciò non toglie che occorrerà pur sempre valutare che il fatto sia accaduto di notte, qualunque cosa possa significare questa controversa locuzione. Oppure che il fatto sia avvenuto con violenza su persone o cose (si pensi all’introduzione nella propria abitazione di un ladro in pieno giorno e dentro una finestra che noi stessi abbiamo dimenticato aperta, in questo caso la resistenza armata sarebbe esclusa); o con minaccia o inganno.

Si vuole al minimo l’ipotesi di eccesso colposo, d’accordo. Ma si dovrà comunque indagare sull’esistenza del grave turbamento di chi ha sparato.

Comunque, qualunque salto in avanti si voglia immaginare, non si può pretendere dalla norma l’affermazione di un’intoccabile presunzione della legittima difesa domiciliare armata iuris et de iure, cioè senza possibilità di prova contraria ( e quindi senza alcuna cognizione giudiziale ).

Una tale norma sarebbe grossolanamente incompatibile con i principi costituzionali che tutelano sia il diritto alla vita che l’esercizio dell’azione penale da parte della magistratura.  Si vuole il Far West, accomodatevi ma almeno si faccia salvo il divieto di sparare idiozie.   

@ PG