Violenza sessuale e valutazione dell’attendibilità della vittima
La giurisprudenza di legittimità afferma che, in tema di violenza sessuale, l’ imputato può essere condannato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa. Il delitto de quo, infatti, è sovente perpetrato in assenza di ulteriori testimoni nonché mediante violenza, minaccia od abuso di autorità: circostanze tali da indurre la vittima a chiudersi nel silenzio e denunciare i fatti, eventualmente, a distanza di molto tempo, con la conseguenza che l’unica prova utile sarà soltanto la sua parola.
La pregnante tutela riconosciuta dalla Suprema Corte alla presunta vittima di violenza sessuale, tuttavia, cela un’insidia: la non necessarietà di riscontri probatori ulteriori, rispetto al suo racconto, può condurre ad imperdonabili errori giudiziari. Per questo motivo, la Cassazione ha precisato in diverse occasioni che le dichiarazioni della persona offesa, prima di essere poste a fondamento di una sentenza di condanna per violenza sessuale, debbono essere assoggettate ad una verifica particolarmente rigorosa rispetto al vaglio avente ad oggetto la deposizione di un testimone qualunque; con il collegato obbligo, per il Giudice, di motivare in merito all’attendibilità intrinseca del racconto ed alla credibilità soggettiva del dichiarante, specie se costituitosi parte civile e rivelatosi, come tale, portatore di un interesse economico connesso agli esiti del procedimento.
Quando la vittima di violenza è un minore
Detto giudizio di attendibilità e credibilità si fa ben più complesso ove la prova del delitto in questione sia rappresentata dalla parola di un minore. I minori, infatti, sono da considerarsi testimoni fragili perché non sempre consapevoli delle conseguenze delle proprie dichiarazioni.
I bambini, in particolare, sono portatori di una fervente immaginazione creativa la quale, per un verso, è fonte naturale di menzogne “in buona fede” e, cioè, dirette a raggiungere un fine dagli stessi ritenuto primario (ad esempio, attirare l’ attenzione di un genitore), per altro verso, consente loro di convincersi intimamente che i fatti sono effettivamente andati in quel modo, sebbene ciò non corrisponda al vero.
Peraltro, se interrogati da un adulto, i minori tendono a dimostrarsi particolarmente suggestionabili; infatti, essendo educati a non contraddirlo, risultano istintivamente portati ad uniformarsi a quanto suppongono voglia sentirsi dire. Può accadere, dunque, che il racconto non venga raccolto correttamente, al punto da determinare una vera e propria commistione tra l’esperienza realmente vissuta dal minore e ciò che gli è stato suggerito, ancorché involontariamente, dall’ interrogante.
Esemplificando, si pensi a quanto potrebbe rivelarsi fuorviante la domanda “È vero che Tizio ti toccava le parti intime?” o la più sottile insinuazione “Quando Tizio ti faceva il bagno, come toccava le tue parti intime?” È interessante richiamare, al riguardo, un celebre esperimento effettuato da J. Varendonck nel 1911: a diciotto bambini di sette anni era stato chiesto di pensare ad un certo loro insegnante e quindi domandato di che colore fosse la sua barba; ebbene, sedici scolari su diciotto avevano risposto che era nera, benché l’uomo non avesse affatto la barba.
Di qui, la massima ancora oggi attuale: “Una domanda mal formulata può portare a risposte completamente errate, anche rispetto a persone che un bambino vede tutti i giorni”.
Le garanzie di una testimonianza genuina
Al fine di garantire, per quanto possibile, la genuinità della testimonianza di un minore presunta vittima di violenza sessuale, nel corso degli anni sono stati approntati diversi protocolli.
Si richiama, fra tutti, la Carta di Noto, frutto della collaborazione interdisciplinare tra avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri, criminologi e medici legali. La stessa esordisce con la seguente affermazione: “La memoria non è una riproduzione precisa degli eventi percepiti in quanto essa è un processo dinamico e (ri)costruttivo”.
Ebbene, sempre secondo il documento de quo, il grado di precisione diminuisce grandemente nei minori, proprio a causa della loro maggiore suggestionabilità.
Al fine di ridurre al minimo pericolosi fenomeni di rielaborazione e contaminazione delle informazioni, l’ art. 2 della Carta di Noto stabilisce che “Il minore va sentito in contraddittorio il prima possibile”. Da tale disposizione emerge l’ importanza del c.d. “incidente probatorio”: un istituto processuale che consente di anticipare, rispetto alla naturale fase dibattimentale, l’ assunzione della testimonianza, collocandola nel corso delle indagini preliminari.
Si noti che, nel caso di specie, se il Giudice ammette l’ incidente probatorio, è tenuto ad adottare particolari cautele definite, dagli addetti ai lavori, “audizione protetta”.
L’audizione protetta
L’audizione protetta si propone di soddisfare due fondamentali esigenze:
- da un lato, mira a favorire l’ assunzione di testimonianze scevre da condizionamenti;
- dall’ altro, vuole preservare il minore da rischi di vittimizzazione secondaria, derivanti da interviste eccessivamente intrusive ed affaticanti.
A tal fine, ove praticabile, il giovane testimone non sarà esaminato in un’austera aula di Tribunale, bensì all’interno di una struttura di assistenza specializzata, predisposta nella maniera più accogliente possibile (ad esempio, attraverso la collocazione di giocattoli, libri, riviste).
Inoltre, l’esame non avrà luogo nelle classiche forme della cross examination, tali per cui il PM e gli avvocati, a turno, pongono le domande direttamente al teste. In tal caso, infatti, le domande saranno poste per mezzo del Giudice che, all’ occorrenza, potrà avvalersi di un esperto in psicologia o psichiatria infantile.
Peraltro, il PM, gli avvocati ed i rispettivi consulenti tecnici, di regola, assistono all’ audizione protetta attraverso un vetro specchio.
Le dichiarazioni di un altro essere umano bastano?
Nonostante le citate cautele, resta comunque arduo valutare con assoluta certezza la credibilità soggettiva del minore e l’attendibilità intrinseca del suo racconto.
Pertanto, se è vero come è vero che il Giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, sorge spontaneo un interrogativo: “È giusto punire un essere umano sulla base delle sole dichiarazioni di un altro essere umano?”
Una simile decisione implica una responsabilità enorme, tanto più se, come sovente accade, i processi vengono celebrati all’interno di un salotto televisivo ancor prima che in un’ aula di Tribunale: l’opinione pubblica brama un “colpevole”, lo pretende velocemente, è assetata di giustizia. Una giustizia fatta di pregiudizio e pressapochismo: gramigne capaci di soffocare, a poco a poco, quel giusto processo che, costituzionalmente, dovrebbe essere garantito a chiunque, persino al peggior criminale.
È questa la vera essenza del concetto di “giustizia”, un concetto riassumibile nella seguente riflessione: “E se mi trovassi io dall’ altra parte della barricata?”
Fonte: https://studiocataldi.it/articoli/40002-vittima-di-violenza-sessuale-criticita-della-testimonianza.asp#ixzz6dBVtZCfr
(StudioCataldi.it)