Coronavirus. Ecco il testo del decreto

In Gazzetta ufficiale il decreto legge ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19’ approvato ieri dal governo

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19’ approvato ieri dal governo. Il dl è in vigore da oggi. Ecco il testo
Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge

ART.1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area gia’ interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione  epidemiologica.
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;

b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui
all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;

k) chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente;

m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3.

ART. 2

Ulteriori misure di gestione dell’emergenza

1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la
diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui
all’articolo 1, comma 1.

Art. 3

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più’ decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il
Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti
per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso
in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche
regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed
urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate
ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze
contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai
sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato
rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è
punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno,
assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia
e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi
territoriali.

6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui
all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del
presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo
preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e
21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza
sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima deliberaè
incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,
che a tal fine è corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l’anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell’immediata
attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.