Allergico? Licenziamento più difficile

Stop ai licenziamenti facili ed in particolare a quei licenziamenti per “per sopravvenuta inidoneità fisica”. Lo stabilisce la Cassazione, che sottolinea come un datore di lavoro, specie nel caso di una grande azienda, non possa licenziare il dipendente che manifesti reazioni allergiche a contatto con certe lavorazioni ma debba invece adibirlo a mansioni diverse e di pari livello qualora questo sia possibile evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell’organigramma.

In particolare, il caso esaminato da Piazza Cavour (sentenza n. 21710/2009) riguarda un’azienda di servizi pubblici che aveva licenziato un proprio dipendente considerandolo in idoneo a svolgere le mansioni assegnategli a causa di un’allergia alle vernici. Il lavoratore che inizialmente era stato assunto come addetto alle pulizie era stato poi assegnato alla segnaletica stradale e successivamente licenziato per il suo problema allergico.

Già nella fase di merito la Corte d’Appello aveva considerato illegittimo il licenziamento perché inflitto attraverso un “indebito sindacato di scelte riservate alla discrezionalità dell’imprenditore” sulla base dell’art. 41 della Costituzione. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello evidenziando che correttamente si è ritenuta “illegittima la perdita del posto di lavoro da parte di una persona che, assegnata a mansioni pacificamente nocive per la sua salute, avrebbe potuto cambiare le proprie mansioni con altre di pari livello assegnate ad altri lavoratori, senza pregiudizio per costoro e senza mutamenti dell’organico aziendale”.