E’ strano, veramente stranissimo, il silenzio che ha colpito la c.d. società civile, la gente comune e quella politicizzata, la città intera e i suoi amministratori, sedicenti intellettuali e i professionisti del diritto, legali e professori universitari, che pur avendo passato la vita sulle “sudate carte” appaiono essere, ognuno a suo modo, più preoccupati e complici nel nascondere la verità che a dirla. O meglio interpretazioni varie e mascheramenti dottrinali, sono posti ad arte e spacciati per diritto con il solo scopo di occultare un’unica gran verità.
Sindaco lei ha violato e continua a violare l’art. 97 della carta costituzionale.
Lei sta commettendo un illecito.
In altri termini il suo agire, il suo status è illecito, non illegittimo ma illecito. La differenza è sostanziale. Come direbbe Moretti“ le parole sono importanti”. Il termine liceità, infatti, deriva da un altro termine latino, il verbo licere, ossia essere consentito; e questo ne comporta un diverso spessore nella terminologia giuridica, soprattutto per l’aggettivo contrario illecito. In buona sostanza un fatto è definito illecito se la legge lo persegue; mentre si danno anche i casi di fatti illegittimi ed illegali, ma non illeciti, ossia contrari alla legge ma non puniti da essa.
Un’altra parola importante in questa vicenda è criminale, la quale anch’essa viene dal latino criminalem (da crimen= delitto), nel senso che riguarda i delitti e le pene relative.
E’ un criminale l’Onorevole Sindaco G. Buzzanca ?
Certo, se lasciamo cadere il reato di peculato per il quale è stato condannato in via definitiva, questa nuova vicenda che lo vede seduto in due poltrone pur possedendo un solo fondoschiena parrebbe essere, in prima battuta, solo un ipotesi di fatto illegittimo non punibile, ma l’aver affermato “I problemi li affronto dopo che si verificano. Se qualcuno presenterà ricorso sono pronto ad affrontare tutti i gradi di giudizio come previsto dalla legge regionale», che obbliga alla scelta solo a sentenza definitiva” oltre ha dimostrare la sua insopportabile arroganza, presunzione e pochezza, diciamo così, politica, diventa un fatto illecito per due motivi di ragioni. Primo perché la Sentenza della C.Cost. che ha dichiarato l’incompatibilità della doppia c.d. poltrona, demanda ad altri organi il compito di scelta e quindi di sanzionare con la decadenza, anche il suo fatto illecito, se dieci giorni dopo la pubblicazione della sentenza non si è provveduto ad effettuare la scelta. Secondo la sua affermazione è illecita anche perché rasenta il reato d’istigazione a delinquere.
E questo, se permette, è ancor più grave. Infatti, mio caro sindaco, che differenza passa tra il suo dire e pensare, con l’agire di un ladro, di un corruttore, di un pappone o di un’altra qualsivoglia figura criminale, anche loro I problemi li affrontano dopo che si verificano. Se qualcuno presenterà ricorso (o denuncia) sono pronti ad affrontare tutti i gradi di giudizio come previsto dalla legge regionale (o nazionale), con una sola grande differenza, la sanzione: loro vanno in galera lei rischia solo una poltrona su due.
Non basta e il silenzio della società civile continua con i giornalisti, i quali come cani da tartufo che hanno perso il fiuto, vanno sbavando tra dotti, professori, avvocati compiacenti ed esperti, consiglieri ed assessori, ricevendosi mezze affermazioni, false interpretazioni, improbabili soluzioni e tutto per addormentare la coscienza della città e non rimuovere lo status quo. Salvo prova contraria sembra che anche voi, classe giornalistica, siate coinvolti nel nascondere la verità.
Ed allora vediamola questa verità che tanto spaventa,
La Corte Costituzionale dice quanto segue:
- La disciplina regionale d’accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale discendente dall’identità di interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, quale che sia la Regione di appartenenza.
- il diritto di elettorato passivo ( cioè la capacità giuridica a ricoprire cariche elettive) deve essere in condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale. Infatti, proprio il principio di cui all’art. 51 Cost. svolge «il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità
- 3) (nell’esercizio di una competenza legislativa come quella prevista dallo statuto siciliano, si possono anche diversificare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, ma occorre che ciò avvenga sulla base di «condizioni peculiari locali», che quindi «debbono essere congruamente e ragionevolmente apprezzati[e] dal legislatore siciliano» Né a queste conclusioni si oppongono nei lavori preparatori della legge n. 22 del 2007, ragioni speciali o esclusive della realtà siciliana che possano giustificare l’adozione di una disciplina diversa rispetto a quella posta a livello nazionale. – Pertanto, la Regione siciliana è tenuta a prevedere come causa di incompatibilità la sopravvenienza di una ipotesi già costituente ragione di ineleggibilità, ……Dunque, questa Corte ha individuato l’esistenza di un divieto di cumulo di cariche ove ciò si ripercuota negativamente sull’efficienza e imparzialità delle funzioni ed ha affermato che tale principio trova fondamento costituzionale nell’art. 97 Cost.
Questa è la nuda e cruda verità ma Pirandello docet, e la verità si trasforma è diventa come quella di “cosi è se vi pare”. Accadeva, infatti, che il nostro legislatore regionale, spinto da un impulso Pirandelliano, nel 2007 rideterminava la categoria dell’ineleggibilità a consigliere regionale dei sindaci e degli assessori dei Comuni. In altri termini più semplici, giocando con le parole d’Incompatibilità e d’Ineleggibilità, tentava di aggirare il dettato normativo in misura tale da costringere la corte Costituzionale a dire: ma che sei cretino o ci fai. Se una persona è in una situazione d’ineleggibilità,(come quella di un onorevole che non può candidarsi a sindaco e viceversa) a maggior ragione una persona che si trova già in quella situazione (ha il doppio incarico e un solo fondoschiena) è in uno stato d’incompatibilità e, pertanto, deve scegliere o optare per quale mantenere o da quale decadere.
( Nel caso in esame, la Corte deve infatti dare attuazione ai principi sopra individuati del divieto del cumulo delle cariche e del parallelismo fra le cause di ineleggibilità e quelle di incompatibilità sopravvenute. Il legislatore siciliano, con la legge reg. n. 22 del 2007 se da un lato ha disatteso tali principi, ha dall’altro lato contestualmente rideterminato la categoria della ineleggibilità a consigliere regionale dei sindaci e degli assessori dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, circoscrivendola a quelli con popolazione superiore a ventimila abitanti. Questa Corte dà semplicemente attuazione al principio sopra individuato, che impone di configurare l’incompatibilità nelle medesime ipotesi ed entro gli stessi limiti in cui la legge regionale prevede una causa di ineleggibilità. Di conseguenza deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.)
Dopo la pur breve disamina sembrerebbe accertata la tendenza all’illecito criminogeno del nostro Onorevole Sindaco.
Sbagliato e i “professionisti del diritto”, nella felice accezione che del termine ne aveva dato Leonardo Sciascia (i-professionisti dell’antimafia), hanno recentemente trovato la presunta scappatoia nella Sentenza additiva di regola o di principio, o meglio di una Sentenza manipolativa nell’accezione additiva (quando, cioè, aggiungono un contenuto normativo assente nella disposizione. Possono essere additive di garanzia (o di prestazione) quando la pronuncia della corte introduce una norma (il che avviene, quando la pronuncia è «a rime obbligate», ossia quando la norma aggiunta dalla Corte è direttamente ricavabile dal disposto costituzionale), oppure additive di principio, quando cioè la Corte si limita ad indicare un principio, il quale può orientare un’attività interpretativa del giudice ovvero l’azione del legislatore)
Pertanto, in base all’uno o all’altro significato, si è tentato di giustificare ed esimere dalla scelta o dall’ opzione l’Onorevole Sindaco, demandando al giudice o al legislatore regionale il compito di provvedere (sentenza additiva di principio).
Ora, a prescindere il marchiano o volontario errore di tutti questi novelli azzeccarbugli, i quali hanno basato le loro valutazioni sulla LEGGE REGIONALE n°22/2007., mentre la Corte Cost. dichiara espressamente l’incostituzionalità dell’art. 51 della legge Reg.29/1951, si dovrebbe far valere una più grave e pregnante responsabilità.
La responsabilità politica.
Capisco che sembra anacronistico e fuori della realtà appellarsi ad un concetto nobile di politica, in un ambiente dove la poltrona ed il potere, le lotte intestine, le prebende ed i favori la vincono sulla Verità.
Capisco, altresì, che sarebbe preferibile, piuttosto che la scelta tra due poltrone ed un solo fondoschiena, non avere affatto politici come l’Onorevole Sindaco G. Buzzanca.
Pur tuttavia, se la realtà in cui si vive è quella che ci siamo costruiti almeno, per favore, stiamo nella verità delle cose e pretendiamo la verità anche dagli altri.
La puzza, che pur esiste, quantomeno non si trasformerà in un insopportabile fetore.
Messina 4 Maggio 2010
Alfa Tematica