On. Celeste Costantino: “Un dibattito che rischia di riportarci indietro ai periodi bui in cui la violenza sessuale veniva ancora definita violenza ‘carnale’ e le donne erano obbligate a sposare gli uomini dalle quali avevano subito violenza”.
Avv. Carmen Currò, Cedav: “Un passo indietro non solo giuridico ma sociale”
“Ma solo quando era ubriaco”. Questa è l’ attenuante che la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile su un 48enne veneto che forzava periodicamente la moglie a rapporti sessuali completi non voluti.
La Corte ha così annullato la precedente decisione della Corte di Appello di Venezia che condannava un uomo per violenze ripetute sulla moglie e maltrattamenti in famiglia senza sconti, con la convinzione che una violenza sessuale non è mai un “fatto di minore gravità”.
Nella sentenza n. 39445 depositata lo scorso 25 settembre (udienza del primo luglio), si legge: “così come l’assenza di un rapporto sessuale completo non può, per ciò solo, consentire di ritenere sussistente l’attenuante, simmetricamente la presenza dello stesso rapporto completo non può, per ciò solo, escludere che l’attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi una valutazione del fatto nella sua complessità”.
Il fatto nella sua complessità…
Secondo la Corte la decisione dei giudici d’appello risulterebbe viziata, in quanto sarebbe “mancata ogni valutazione globale”, in particolare “in relazione al fatto che le violenze sarebbero sempre state commesse sotto l’influenza dell’alcol”.
Valutazione globale…
Per la Cassazione, quindi, la gravità di uno stupro completo è discutibile in base alle circostanze.
Intervistiamo l’on. Celeste Costantino, deputata SEL, mostratasi ai nostri microfoni come sempre sensibile al tema della violenza sulle donne.
“Non commento solitamente le sentenze. Qui vorrei fare piuttosto un ragionamento generale sul dibattito che si è aperto l’indomani della scelta della Corte di Cassazione. Un dibattito che rischia di riportarci indietro ai periodi bui in cui la violenza sessuale veniva ancora definita violenza ‘carnale’ e le donne erano obbligate a sposare gli uomini dalle quali avevano subito violenza”.
Erano sposati ed era ubriaco
“Si è parlato molto di queste motivazioni ‘scandalo’, e io come tantissime donne, come tanti movimenti e giuristi, trovo grave aver concesso queste ‘attenuanti’. Come trovo grave l’idea, che serpeggia, che non sia possibile recriminare una violenza subìta da tuo marito, con cui dormi e hai normalmente rapporti sessuali.
Credo che non vi sia alcuna giustificazione e non ci possa essere nessuna attenuante nel non rispettare la volontà di una donna che vuole sottrarsi a un rapporto sessuale, sia all’interno di una relazione che al di fuori”.
La donna per la legge
“Ho grande rispetto delle istituzioni e della magistratura. Ma è innegabile che la giurisprudenza italiana, quando ha avuto a che fare con il corpo e la determinazione della donna, ha sempre mostrato evidenti limiti. I retaggi vengono da lontano e hanno a che fare con un Paese che non ha mai di fatto riconosciuto le pari opportunità. Ancora oggi scontiamo ritardi culturali a causa della mancanza di una legge sull’educazione sessuale: per recuperare, forse, dovrebbe configurarsi più come educazione sentimentale, che ragioni su un nuovo concetto di cittadinanza votata al rispetto delle diversità e al superamento degli stereotipi di genere”.
Intervistiamo anche l’ Avv. Carmen Currò, Presidente Regionale Cedav (Centro donne antiviolenza), che con convinzione afferma: “Questa sentenza è un oltraggio ai diritti umani, ovvero al diritto di decidere e disporre del proprio corpo in base alla propria volontà”.
Le attenuanti…
“Il ragionamento che ne viene fuori ha dell’assurdo. È un modo per sminuire un reato come lo stupro, se questo avviene all’interno di una coppia legata dal matrimonio. Come è assurdo il concetto secondo il quale l’attenuante non può essere escluso a priori. Noi, al contrario, riteniamo che non ci possano essere zone franche quando si parla di violenza sessuale, né che si tratti del compagno, del fidanzato o del marito. A nostro avvisto questo dovrebbe costituire una aggravante e non una attenuante”.
Il reato di stupro è minore se…?
“Per la rapina a mano armata, difficilmente saranno concessi attenuanti, così come per l’omicidio volontario, quindi perché trovarle e concederle in questo caso specifico? Anche se negli ultimi anni la Cassazione si è già concessa qualche scivolone, come quando ha stabilito che una donna avrebbe collaborato durante una violenza abbassandosi i jeans, aiutando il violentatore, in generale ha sempre fatto in modo che questi reati fossero puniti pienamente e senza sconti. Questa sentenza è un passo indietro e relega lo stupro tra i reati minori”.
La legge del 1996: non c’è violenza quando c’è consenso
“Con la legge del 1996 sulla violenza sessuale, avevamo assodato un principio, ovvero, non c’è violenza quando c’è consenso. Tra soggetti che hanno raggiunto la maggiore età, il consenso diviene lo spartiacque tra un rapporto condiviso e una violenza”.
Il principio del consenso
“Questa sentenza intacca il principio della libertà sessuale, il principio del consenso e blocca l’elaborazione, l’assimilazione e la maturazione e condivisione di questa legge. Il consenso ad avere rapporti sessuali non vale solo tra due persone non sposate, ma vale anche nei rapporti tra coniugi. In America questo concetto è attecchito da molto tempo. In breve, si sta dicendo questo: erano sposati, era ubriaco; poteva accadere”.
I rapporti sessuali non devono mai essere imposti
“I rapporti sessuali non devono mai essere imposti. La libertà sessuale, cioè quella di avere solo rapporti consenzienti, si inserisce tra le libertà costituzionali di un individuo.
Riflettiamo anche sul fatto che stiamo parlando della prevalenza di un genere sull’altro e che il matrimonio non può essere una zona franca così come non sei giustificabile se commenti un reato sotto effetto di alcol”.
Questa sentenza è un passo indietro rispetto ai passi avanti della giurisdizione e dell’opinione pubblica