E’ stato pubblicato lo scorso giovedì 4 novembre, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258/2010, il decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180; il provvedimento, firmato dal ministro della Giustizia Angelino Alfano di concerto con il ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani, è entrato in vigore da venerdì 5 novembre, segnando un nuovo corso nella storia della giustizia italiana: da marzo 2011 diventerà obbligatorio il tentativo di mediazione fra le parti in caso di controversie che riguardino condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di autoveicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante dalla diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari.
Ciò implica che, tutte le controversie che riguardano queste materie, dovranno passare alle “stanze” della mediazione e non ai tribunali: si tratta della gran parte del contenzioso giuridico (stimato intorno all’80% dell’attuale carico dei tribunali ordinari). Non è un caso infatti che in questi giorni sia partita una campagna di comunicazione, realizzata dal Ministero della Giustizia e dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio e dedicata, appunto, a far conoscere ai cittadini il nuovo strumento di risoluzione delle controversie civili.
Ma cos’è la mediazione è perche diventerà un termine sempre più familiare?
La mediazione civile e commerciale è, in sostanza, un nuovo ed innovativo regime di alternative dispute resolution (ADR, risoluzione alternativa delle controversie) fortemente voluto dal legislatore nazionale per contrastare la pietrificazione della giustizia civile; si tratta di un’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Può svolgersi presso organismi di mediazione pubblici o privati che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento di procedura interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero.
Si tratta quindi di un importantissimo strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili, uno strumento per certi versi rivoluzionario, in grado di rendere decisamente più rapidi i tempi della giustizia civile nonchè di incidere fortemente sullo smaltimento dell’enorme arretrato di cause civili, che attualmente ammonta a circa 5,5 milioni di procedimenti pendenti.
L’obbligatorietà della mediazione determina una serie di vantaggi immediati in termini di:
semplificazione del procedimento (per poter accedere alla mediazione è sufficiente una semplice domanda scritta, senza particolari formalità, che va depositata presso l’organismo di mediazione scelto)
rapidità del procedimento (Il procedimento di mediazione non può avere una durata superiore a quattro mesi)
diminuzione dei costi a carico delle parti (le tariffe della mediazione sono molto inferiori alle tariffe medie necessarie per sostenere una pratica giuridica tradizionale; sono inoltre previste agevolazioni fiscali per coloro che esperiscono il procedimento di mediazione)
riservatezza (tutte le informazioni acquisite e le dichiarazioni rese durante il procedimento sono sottoposte ad obbligo di riservatezza).
Senza dimenticare che le parti sono i veri attori del procedimento, esse stabiliranno i termini dell’accordo, aiutati da un Mediatore che non è un arbitro né un giudice (e quindi in nessun modo potrà imporre la propria volontà); se non dovesse esserci accordo, in qualsiasi momento si potrà uscire dal procedimento ed adire la giustizia ordinaria.
In una tale rivoluzione culturale, diviene centrale il ruolo del Mediatore, figura innovativa che s’imporrà nel contesto lavorativo italiano come nuova professionalità: il mediatore – soggetto terzo e imparziale il cui compito è quello di aiutare le parti a trovare una composizione bonaria della controversia – organizza la procedura nel modo più diligente possibile, non facendole mai perdere speditezza, nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione delle parti. Le sue caratteristiche sono l’imparzialità, la grande professionalità e soprattutto la capacità di riuscire a garantire la riservatezza in ogni momento del procedimento.
Dopo anni di tentativi andati a vuoto, questa volta il legislatore ha fatto sul serio; gli organismi che opereranno con serietà, imparzialità e soprattutto con professionalità, potranno dare un grande contributo per colmare una deficienza del nostro Paese che costa cara alle tasche di tutti gli italiani.
Forza, la mediazione è già partita!