Ora lo dicono chiaro anche i giudici amministrativi: c’è una discriminazione inaccettabile tra aspiranti medici di famiglia e aspiranti ospedalieri. Questi ultimi, da specializzandi, si vedono accettare la domanda per il test d’ingresso anche se non hanno ancora fatto l’esame di stato; devono attestare l’abilitazione all’ingresso nella scuola di specialità. I futuri Mmg invece devono, secondo i bandi delle regioni, possedere abilitazione e iscrizione all’albo al momento di fare domanda. È avvenuto così, “in particolare” in Veneto, Basilicata, Molise, Lazio, che studenti laureati a gennaio 2016 e in attesa del test d’ammissione al triennio di medicina generale di settembre, avendo l’esame di abilitazione a luglio e dovendo presentare la domanda ancor prima, a primavera, non abbiano potuto né fare il test né iscriversi. Risultato: in cinque hanno denunciato le regioni citate e il Ministero della Salute al Tar Lazio, che ha deliberato con sentenza 5994 del 19 maggio scorso dando loro ragione. Quella con gli specializzandi non è la sola disparità subita dai futuri Mmg: i giudici amministrativi hanno dato ragione ai ricorrenti (rimasti… uno solo, alla fine) su un altro punto: gli studenti comunitari provenienti da altri paesi e là abilitati possono presentare l’abilitazione in Italia al momento del test. E finiscono per avvantaggiarsi nelle graduatorie, laddove bandi e decreto ministero Salute «prevedono che a pari punteggio sia preferito chi ha una minore anzianità di laurea (art. 9, comma 2 DM del 2006) il che comporta che il laureato nelle sessioni di gennaio-marzo 2016, non abilitato in tempo, si vedrà sopravanzato in graduatoria per la formazione del 2017 dal laureato nelle sessioni di ottobre-dicembre 2016». «È una sentenza chiara, ora gli abilitati di luglio possono partecipare al concorso a settembre», spiega Fabrizio Salemi coordinatore della Formazione del Sindacato Medici Italiani – Smi.
«Peccato per chi negli anni scorsi non ha potuto fruire di questa possibilità, e peccato anche perché questa misura aumenta il numero dei candidati ma non quello delle borse, ed è anche di un incremento dell’attuale migliaio di tirocinanti in Mg che avrebbe bisogno il nostro paese». Salemi aggiunge un concetto importante: «Mi domando se partendo dalla sentenza 5994 i Tar in futuro possano ravvisare analogie tra la discriminazione, in essa sancita, ai danni di chi entra nel tirocinio triennale e l’altra discriminazione, in forza della quale il tirocinante, una volta completato il triennio, è costretto ad attendere un anno prima di entrare nelle graduatorie; a nostro avviso chi conclude il triennio a novembre dovrebbe poter già entrare in graduatoria a gennaio dell’anno dopo». Un’ulteriore discriminazione è stata ravvisata dal Tar ai danni dei nostri tirocinanti in Mg rispetto a come il nostro ordinamento trattava gli aspiranti medici di famiglia abilitati in altri paesi Ue. «Anche qui, sottolineo che in altri paesi c’è la laurea abilitante, se tra laurea ed abilitazione non passassero mesi ma si conseguissero entrambi i titoli nella stessa occasione si risparmierebbe tempo prezioso per partecipare ai concorsi ed entrare prima nel mondo del lavoro».
Mauro Miserendino