Come si riesce a “convincere” il Comune di Messina a ridare indietro 4 milioni di euro piuttosto che a risarcire il danno fatto.
Quando si dice che la finanza derivata è una brutta bestia.
Recentemente il Comune di Messina ha organizzato un’apposita conferenza stampa per affermare “coram populo”, che se uno si trova in tasca 4 milioni e 16o mila e spiccioli di euro da una parte e ha già sganciato 4 milioni e 215 mila e spiccioli di euro dall’altra, il fatto di dover restituire anche i 4 milioni che ha già incassato in comode rate annuali da 144.225,68 euro, non è un pacco paragonabile al gioco delle “tra carte” ma bensì una transazione mirabolante. Una genialità miracolosa tale che non si comprende come l’istituto bancario BNL, che aveva già dato i 4 milioni al Comune, abbaia mai potuto accettare di riceversi indietro quello che aveva già sganciato. Invece, la DEXIA che da parte del Comune aveva già ricevuto rate per 4 milioni e 252 mila e spiccioli di euro ha deciso, da vera e propria miscredente, di non accettare la transazione miracolosa e di non restituire al Comune i 4 milioni di euro che si era già incassata.
Il dogma dei contratti derivati del Comune di Messina.
Tocca all’ex assessore al Bilancio Guido Signorino introdurre l’argomento, riportando le lancette al 2002/2003 quando il Comune di Messina, insieme a molti altri Enti e Istituzioni Pubbliche, per fare cassa firma 6 contratti derivati con la BNL e poi nel 2006 con il Gruppo DEXIA Crediop, una multinazionale finanziaria con sede principale a Parigi e filiali in tutti gli stati dell’Europa. Contratti derivati che nel 2011 sono stati inseriti nel piano di riequilibrio come voce passiva del bilancio comunale per 20 milioni di Euro e una potenzialità dannosa del 50% di dovere corrispondere l’intera somma in caso di perdita dei procedimenti giudiziari accessi, oltre spese e interessi.
E’ l’esperto di finanza derivata il Dott. Giuseppe Cannizzaro a spiegare, invece, attraverso le ormai entrate nel linguaggio comune slide, che alla BNL senza la transazione dovremmo dare l’intero importo previsto dal contratto derivato per un totale di 12 milioni di euro e quindi dovremmo essere felici di restituire i 4 milioni incassati. Anzi, a conti fatti tra un’eventuale “nullità” del contratto, oggetto di un incerto giudizio, e quello che siamo chiamati a restituire alla BNL vi è una differenza positiva per il Comune di circa 155 mila euro, che la banca “graziosamente” ci concede.
Alla DEXIA, invece, a cui nello stesso periodo (2002/2011) abbiamo versato la bella somma di 4 milioni e duecento mila e spiccioli di euro, dobbiamo la bella cifra di 16 milioni di Euro. E in questo caso il contenzioso aperto è a perdere perché, come confermato dall’avvocato del Comune presente in conferenza Avv. Nino Parisi, vi è un problema di competenza Giurisdizionale che porterebbe il Comune di Messina a dover agire processualmente in Inghilterra, con prevedibili costi aggiuntivi che si aggirano tra i 4 e 5 milioni.
Tutta la vicenda è poco edificante.
A precisa domanda l’esperto in derivati finanziari Dott. Giuseppe Cannizzaro non riesce a spiegare come mai la BNL abbia accettato la transazione, eppure con un minimo d’applicazione le menti dell’amministrazione comunale vi sarebbero potute arrivare. Sarebbe bastato leggere con attenzione la Sentenza a Sezioni Unite emessa della Corte di Cassazione in merito ai derivati del Comune di Messina. Andiamo per ordine e precisiamo che con i contratti del 2003 (interest rate Svap) sottoscritti dalla BNL, allora istituto Italiano, il Comune riceveva rate di premio per 2 milioni e 700 mila euro.
Nel 2006, dopo che la BNL è diventata francese, il Comune nel rapporto di dare ed avere si trova in rosso e quindi decide di ristrutturare il debito (fare cioè un altro prestito per coprire le perdite derivanti dai derivati del 2003). Per farlo si avvale di una Delibera di Giunta Comunale, con la quale affida l’incarico della ristrutturazione del debito alla francese Gruppo DEXIA Crediop, che aveva presentato un’apposita proposta. Pertanto, nel 2007 i vecchi contratti derivati del 2003 vengono ristrutturati e riassorbiti in nuovi derivati, sempre Swap, che questa volta vedono unite, nella sostanza se non nella forma, le due società diventate francesi. In tale nuova veste le società firmano separatamente i nuovi contratti derivati.
Ma non basta, perché entrambi i contratti prevedono una clausola ambigua e cioè che in caso di contezioso il foro competente sarebbe stato il Regno Unito. Già questo avrebbe dovuto fare aprire gli occhi agli amministratori locali perché non si comprende il motivo, con parti Italiane o al più Francesi, del perché il giudice in caso di contenzioso debba essere Inglese. O meglio, lo possiamo spiegare solo se immaginiamo che sin dal 2007 vi era un disegno preordinato.
In conclusione, da questi nuovi contratti deriva che il Comune dalla BNL riceve ulteriori rimesse per 1 milione e 300 mila euro, mentre alla DEXIA versa sino al 2011 la bella cifra di 4 milioni e 225 mila euro. Della serie quello che ti do con la destra te levo con la sinistra, anche se nella forma i due contratti sono separati. Nondimeno, di fatto, è questo quello che è successo. A questo punto una domanda sorge spontanea. Se in contratti SWAP, come tutti i contratti finanziari, hanno una domanda e un’offerta, chi si è preso le provvigioni per le intermediazioni finanziarie? Non dimentichiamo che non vi è stata una gara ad evidenza pubblica ma solo una Delibera di Giunta che ha accettato l’offerta della DEXIA (Cass. S.U, n°22554/2014).
Un giro vorticoso di cause e giudizi.
A rendere edotto il Comune di Messina che con i derivati in parola gli avevano fatto assumere degli oneri economi occulti e dei rischi non consentiti è stata una perizia della IFA Consulting s.r.l. ed è in base a quella che prendono via due azioni giudiziarie in sede civile, accese presso il Tribunale di Messina per ottenere la “nullità” dei derivati. Nello stesso periodo con una Delibera della Giunta Buzzanca i contratti derivati del 2007 vengono annullati in autotutela amministrativa. Ecco che, contro questo provvedimento amministrativo i due istituti bancari, che si erano difesi anche in sede civile, presentano due ricorsi al TAR (tribunale amministrativo regionale) per la revoca della Delibera della Giunta Buzzanca.
In sede penale, invece, il contezioso ha dato origine a due procedimenti. Il primo con un sequestro di 17 milioni a carico della BNL poi archiviato e il secondo che vede indagate 10 persone per “usura”, tra cui i vertici dell’amministrazione Buzzanca e i funzionari di banca che hanno trattato la materia. Procedimento penale ancora aperto.
Arrivati a questo punto la BNL, che da un punto di vista penale e civile non era messa molto bene, esce il Jolly. Cioè, aziona la clausola del giudice Inglese attraverso un giudizio Giurisdizionale presso la corte di Cassazione. Tutto questo ovviamente per bloccare i procedimenti giudiziari Italiani e liberarsi dalle nuvole nere che si stavano addensando sulla sua testa. Da notare che la DEXIA, che formalmente dovrebbe essere una controparte, nel giudizio di Cassazione aderisce alle richieste della BNL, confermando nella sostanza di aver trovato anch’essa nel Comune di Messina il pollo da spellare.
E’ vero che, come dice l’avvocato del Comune di Messina Nino Parisi, pur con sei procedimenti giudiziari aperti ancora non si è entrati nel merito della vicenda. Cioè, ancora non vi è stata una decisione che abbia dato ragione o torto al Comune di Messina. E dopo che la Cassazione a Sezioni Unite ha deciso che la competenza è del giudice Inglese e che i rapporti tra il Comune di Messina e le Banche sono da considerarsi alla stregua dei rapporti tra privati, con buona pace della Delibera Buzzanca che aveva previsto l’allunamento in autotutela, il rischio di vedersi accollare i costi di un’azione giudiziale all’estero è concreto e reale.
La soluzione e il conforto
Per nostra fortuna, anche se non per nostro merito di fronte agli svarioni commessi a livello amministrativo, non siamo stati gli unici Comuni ad aver sottoscritto derivati con la DEXIA o con la BNL. Un altro Comune colpito è stato quello di Prato, che costretto a subire la clausola del giudice inglese si è visto riconoscere dall’Alta Corte Inglese, la nullità del contratto derivato sottoscritto con la DEXIA e il diritto agli interesse e ai danni. Interessante è notare che il giudice inglese per decidere ha fatto riferimento alla legge Italiana e alla Convenzione di Roma in base alla quale “nel contratto fra le parti, in cui tutti gli elementi siano italiani, non può essere violata la legge del mandatario, cioè la normativa italiana e poiché in Italia è previsto il diritto di recesso entro sette giorni dalla sottoscrizione mentre nel contratto DEXIA non era previsto tale diritto, il contratto è nullo”. (fattoquotidiano del 10/08/2015).
Ora, a prescindere dalle motivazioni di carattere tecnico è importante notare che per decidere la controversia è stata applicata la legge Italiana E poiché nel diritto inglese valgono i “precedenti” non è detto che con la DEXIA, ove dovessimo andare a giudizio, non potremmo vincere alla grande. E questo sia perché i contratti sottoscritti tra le parti sono “standardizzati” e pur non avendo la prova del nove, anche quello sottoscritto dal Comune di Messina potrebbe non riportare la clausola del Diritto di Recesso, e sia perché con la Convenzione di Roma sarebbe più facile fare emergere gli oneri occulti che quei derivati hanno secondo la consulenza della IFA Consulting s.r.l. A questo punto se volessimo applicare al debito con la DEXIA i parametri del piano di riequilibrio potremmo dire che vi è una potenzialità al disotto del 10% che il Comune venga chiamato ad onorare quei derivati pieni di oneri occulti.
Anche con la BNL l’esperienza fatta consiglierebbe prudenza prima di restituire i 4 milioni e se è vero che la proposta di transazione deve passare attraverso i Revisori dei Conti e il Consiglio Comunale prima di diventare esecutiva, non sarebbe male tenere a mente che difficilmente le banche, anche quando fanno transazioni, sono a favore della controparte. Solo un fatto nuovo, imprevisto ed eccezionale avrebbe potuto portare la BNL ad accettare un accordo con il quale è chiamata a rinunciare ai 5 milioni già dovuti dal Comune di Messina oltre altri 6/7 milioni previsti come incassi per il futuro e tutto a condizione che il Comune restituisca i 4 milioni già incassati.
Un fatto nuovo, imprevisto e eccezionale.
E’ la Brexit, cioè la fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea, che ha convinto la BNL a rivedere la propria posizione e tentare di transigere cercando di recuperare quantomeno quanto già versato. Questo, unito alla recente sentenza del Tribunale di Milano che l’ha condannata ad oltre 8 milioni di risarcimento proprio per un contratto finanziario derivato (interest rate SWAP), ha confermato, per altra via, alla BNL che la giurisprudenza Italiana in merito ai derivati SWAP è cambiata.
Per essere più precisi, la famosa Sentenza di Cassazione aveva previsto la clausola a favore del Giudice Inglese in base a un regolamento della comunità europea (art. 23 del regolamento n° 44/2001 Ce). Ovviamente, con la Brexit il Regno Unito non è più uno Stato Membro dell’Europa e quindi ad esso non possono più essere applicati i regolamenti europei, con buona pace della clausola del Giudice Inglese. In altri termini, la BNL non potrebbe più pretendere d’applicare la clausola proprio perché alla stessa non è più riferibile il regolamento europeo. E anche quando fosse “ i precedenti” dell’Alta Corte Inglese riporterebbero i contratti sotto la Convezione di Roma (Comune di Prato vs DEXIA).
Tornando ai nostri contratti, gli stessi sono già considerati con oneri economi occulti e a copertura dei rischi non consentiti per un Ente Pubblico, come riportato dalla IFA Consulting s.r.l e ripreso nelle conclusioni della Corte di Cassazione che pur non entrando nel merito conferma, in un certo qual modo, un dato empirico incontrovertibile. Ne deriva che se la BNL volesse agire per pretendere il dovuto si troverebbe sotto la spada di Damocle di un Giudice Italiano che molto probabilmente la condannerebbe, oltre che per gli oneri occulti, anche al danno oltre che alle spese, mentre se propendesse per un Giudice Inglese, oggi extracomunitario, rischierebbe il rigetto della domanda per incompetenza Giurisdizionale (non essendovi più la copertura del regolamento della Ce).
Detto tutto questo piuttosto che davanti a una transazione miracolosa sembra essere davanti al più classico e tradizionale gioco delle tre carte.
1 carta + 4.160.591,76 €
2 carta – 4.215.876, 26 €
3 carta – 4.046.366, o8 €
-8. 262.242,34 € Perdita netta per il Comune di Messina in caso di transazione
@PG