Non si tratta di soldi ma di rispetto e di principi violati

Un Dirigente serio, autorevole e geniale al tal punto da essere capace di calcolare ad occhio quanto cemento ci vuole per attaccare una mattonella e altrettanto incapace di conoscere il peso specifico del cuore e dell’anima della Città o delle persone cui impone i suoi provvedimenti. 

Un Commissario, ex Procuratore e Giudice, che invece di entrare nel merito di un provvedimento tanto ingiusto e iniquo da averci portato alla ribalta nazionale (Ansa, il Fattoquotidiano ecc..) se ne esce con definizioni tanto infelici e misere che hanno tutto il peso di una Sentenza di condanna alla discriminazione perenne: ”Non dobbiamo trattare i disabili da persone inferiori sono persone normali, come noi. Come pago io pagano loro” Parole che non si sentivano da tempo e che invece di equiparare i cittadini,  differenziano le persone. Al posto dell’integrazione ritroviamo termini come trattare i disabili e non contenti di ciò ci si permette anche il lusso di riproporre una dialettica discriminate ancora legata alla vecchia categoria mentale “di persone inferiori e quelle normali” . A quando, mi domando, le persone superiori ?

Però, prima di entrare nel merito del provvedimento, sarei proprio curioso di sapere quale tipo stallo o segnaletica stradale paga il Commissario, quel “pago” non mi farà dormire la notte. Le strisce blu o quelle gialle, le strisce rosa o le zebrate pedonali. Forse è un passo carrabile o un’occupazione suolo.

La Determina Dirigenziale n 4 del 05.02.2013, a firma dell’Ing. Mario Pizzino titolare dell’ufficio Dipartimento mobilità urbana e viabilità del Comune di Messina, risulta essere un provvedimento con molte pecche sostanziali e dimenticanze normative che ne invocherebbero l’annullamento in autotutela.

Come ogni atto amministrativo la Determina deve fare riferimento al dettato normativo e giustamente nel testo si richiama l’art. 381 delle norme del regolamento al Codice della strada  come modificato dal D.P.R. n° 151/2012.  Finita la premessa iniziano le pecche sostanziali e quando si arriva a stabilire i criteri per cui si può avere lo stallo, al punto a), si omette che lo stesso è concesso anche per una deambulazione sensibilmente ridotta e non solo per capacità di deambulazione impedita. Il rilievo non è marginale e dovendosi relazionare con una Amministrazione capace di misurare il cemento necessario per attaccare la singola mattonella non vorrei che non si concedesse lo stallo al guidatore che deambula con un girello. Come si dice, prevenire è meglio che curare.

Ma e  ai punti e) ed f)  dalla Determina si raggiungono le vette del surreale, è previsto che si ha diritto alla stallo (ove non fornito della patente speciale che abilita alla guida, in altri termini se non si guida) sole se si hanno necessità di frequenti spostamenti nel territorio cittadino per salute, lavoro o studio.  Comunque se non si ha una macchina propria, la macchina da utilizzare per aver diritto alla stallo deve essere di un componente un nucleo familiare del beneficiario.

Per non entrare in tecnicismi facciamo alcuni esempi: Un vecchietto ormai solo, a cui non hanno rinnovato la patente di guida per raggiunti limiti di età e con gravi difficoltà alla deambulazione, già titolare di contrassegno speciale e proprietario di macchina, può avere diritto allo stallo se la macchina che usa tutti i giorni per andare a fare la spesa è guidata dalla sua badante? E ovvio che la macchina non è fornita dei prescritti adattamenti di cui al punto d) e che pur non dovendo andare a scuola o a lavoro ha comunque bisogno di mangiare tutti i giorni. Una mamma che accompagna la figlia non deambulante all’Università ha diritto allo stallo personale ?

E gli esempi potrebbe continuare all’infinito, l’errore evidente è stato quello di andare oltre il dettato normativo. L’Art. 381 del regolamento del codice della strada è chiaro: lo stallo e le facilitazioni nel posteggio sono concesse ai titolari del contrassegno con difficoltà nella deambulazione  ( art. 381 n° 5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con  propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne).  Altro il dettato normativo non dice e nella Determina non sono riportate altre disposizioni di legge che possano attestare la valenza di un provvedimento amministrativo che pare illegittimo in tutte le sue parti.

Questo non toglie che molto potrebbe essere fatto se l’Amministrazione impiegasse lo stesso zelo ad attuare il D.P.R. 503/1966 e prevedesse ogni 50 posti un posto per i titolari di contrassegno,  sono sicuro che molte richieste di stalli ad personam non avrebbero più motivo di essere.

Pur volendo finire questo pezzo mi trovo, mio malgrado, a dover affrontare due questioni che lasciano l’amaro in bocca per la delicatezza dell’argomento e per la miopia di un’amministrazione burocratizzata a tal punto da dimenticare che i servizi che fornisce dipendono dalle tasse che i cittadini pagano. Che cosa fare di quei soldi, quali servizi fornire, a chi e con quali modalità erogarli, sono scelte che non competono ad un Dirigente o ad un Tecnico, sia pure Commissario, ma rimangono nelle prerogative dei cittadini che le esercitano attraverso rappresentanti democraticamente eletti.

Gli oneri della segnaletica stradale a carico del beneficiario e l’esclusione dei ciechi dai beneficiari.

Andiamo al primo punto: la gratuità della segnaletica stradale è prevista dallo stesso art. 381 (concede gratuitamente un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica),  nei poteri dei Comuni rimane solo la possibilità o meno di concedere lo stallo. Pertanto, se il motivo era quello di fare cassa con le classi svantaggiate (ieri i servizi sociali, le mense scolastiche e oggi i titolari di contrassegno ) allora era meglio emanare un provvedimento che disponesse la revoca di tutti gli stalli esistenti ed il divieto futuro di approntarne di nuovi, sarebbe stato un atto più legittimo di una Determina che prevede il pagamento di un tributo non dovuto per legge.

Il secondo punto riguarda l’esclusione dei ciechi, argomento delicato e tenuto volutamente per ultimo per le implicazioni che esso comporta, determinata dalla circostanza che essi non rientrano nella categoria di soggetti con capacità di deambulazione impedita. Ora è ovvio che se non applichi la legge e non comprendi anche l’altra parte del dettato normativo “una deambulazione sensibilmente ridotta” escludi non solo i ciechi ma tutte quelle persone affette da patologie sensoriali e fisiche che influiscono sul camminare o sulla capacità di percepire l’ambiente che li circonda ( ad esempio i malati di cuore che non possono fare più  dieci passi o chi ha patologie respiratorie )- Con rifermento ai ciechi, che per definizione hanno una deambulazione ridotta da una patologia sensoriale che impedisce di percepire l’ambiente circostante, vi è l’aggravante dell’assenza totale di strade e percorsi adatti che si sarebbero già da anni dovuti predisporre, come previsto da precise disposizioni di legge rimaste da sempre inattuate. 

Pertanto, la Determina risulta massimamente ingiusta, discriminante e illegale. Rimane da stabilire se si è trattato di un errore oppure di una volontà amministrativa dettata dalla necessità di far cassa. Oppure è solo il diffondersi di un sentire generalizzato che incapace di colpire i furbetti del quartiere (ad esempio tutti quelli che espongono contrassegni di parenti e zie per posteggiare vicino al luogo di lavoro) colpisce in modo indiscriminato tutta la categoria dei beneficiari.

Ribadisco, non si tratta di soldi, non si è mai trattato di soldi ma solo di rispetto e di principi

Pietro Giunta   

Nei siti di tutti i Comuni d’Italia esiste una definizione simile a questa: Ai cittadini che ai sensi del D.P.R. 495/92 abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed ai non vedenti (D.P.R. 503/96). viene concesso un contrassegno strettamente personale che non é vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.