“La reiterazione sistematica e quasi compulsiva delle condotte illecite, il metodo consolidato, unitamente alla dimensione dei profitti illeciti ed al persistere delle condizioni a base delle condotte criminali, appaiono elementi sufficienti a ritenere la sussistenza di gravi ed attuali esigenze cautelari, in termini di elevata probabilità, prossima alla certezza, della ripetizione di analoghe condotte criminose.
La circostanza che spesso le condotte illecite siano state poste in essere con la collaborazione di soggetti impiegati, in qualche misura, quali prestanomi, rende inadeguata qualunque misura diversa da quella degli arresti domiciliari (quale l’interdizione temporanea dall’esercizio di professioni, imprese o funzioni direttive nell’ambito di persone giuridiche), dal momento che appare estremamente probabile che gli indagati reiterino le medesime condotte per il tramite di soggetti ad essi collegati.
L’estrema gravità delle condotte ascrivibili al Sauta, con il corollario di atteggiamenti volti ad ostacolare le indagini, meriterebbe la più grave misura della custodia in carcere. Tuttavia, allo stato, non vi sono oggettive ragioni per ritenere la misura degli arresti domiciliari non sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari, non esistendo elementi per ritenere che l’indagato si sottragga alle relative stringenti prescrizioni.
Dette esigenze, in particolare, appaiono ravvisabili nei confronti di Sauta Elio, Feliciotto Graziella, Schirò Chiara, Cannavò Concetta, Lo Presti Natale, Bartolone Nicola, Capone Carmelo, Capone Natale, Caliri Giuseppe e D’Urso Daniela.
In particolare il numero delle ipotesi criminose agli stessi allo stato ascrivibili, la reiterazione delle condotte, il fatto che i medesimi continuino in atto ad occupare posizioni di vertice nell’ambito degli enti coinvolti o, comunque, continuino ad essere presenti, quanto meno di fatto, nella vita degli enti medesimi (enti di volta in volta strumentalizzati per la commissione di reati) quali dipendenti, soci, amministratori, sindaci, componenti del consiglio di amministrazione, ecc., induce a ritenere non solo sussistenti e concrete le esigenze cautelari, ma anche attuali.
Considerazioni che valgono anche per D’Urso Daniela la quale, pur avendo, a quanto pare, rassegnato formalmente le dimissioni dall’Ancol, secondo quanto sopra evidenziato, avrebbe continuato a gestire parte delle attività dell’ente. Inoltre, sebbene nei confronti della medesima emergano indizi con riferimento ad una sola ipotesi di reato fine, la gravità della condotta, nonché l’atteggiamento tenuto nei confronti dell’Albert e della Pugliares (l’approccio intimidatorio utilizzato nei confronti del primo; l’insistente istigazione a delinquere esercitata nei confronti della seconda) sono elementi fortemente indicativi della quasi certa reiterazione di analoghe condotte criminose.
Avuto riguardo alla quantità e qualità dei reati ed alla gravità delle condotte non pare possibile che, con l’eventuale sentenza di condanna, possa essere concesso nei confronti degli indagati il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Quanto a Isaja Carlo, malgrado l’unicità della condotta, la gravità della stessa in rapporto alle funzioni esercitate, appare tale da indurre a ritenere probabile la reiterazione. In particolare, per quanto sia stata riscontrata una sola ipotesi di violazione del segreto d’ufficio, peraltro dai modesti effetti pratici, il tenore delle conversazioni intercettate induce a ritenere che l’indagato sia, in qualche modo, disponibile nei confronti dei coindagati in relazione alle attività proprie della “formazione”, di talchè è altamente verosimile che lo stesso ripeta analoghe condotte criminose.
Non giova ad escludere le esigenze cautelari il repentino cambio di funzioni disposto dal dirigente dell’Ispettorato del Lavoro (ora Direzione Territoriale del Lavoro) in data 3/7/2013 su pedissequa istanza dell’indagato formulata in pari data. Infatti l’indagato rimane presso il medesimo ufficio di Messina, presso la medesima struttura e, addirittura, come indicato nel provvedimento depositato in sede di interrogatorio, nella medesima stanza. Di talchè nulla impedirebbe allo stesso di acquisire e diffondere ulteriori informazioni riservate, ancorchè non derivanti dagli incarichi affidatigli. Come del resto accaduto in occasione della vicenda descritta al § 10, in relazione alla quale lo stesso indagato ha ammesso di avere appreso delle attività ispettive di imminente realizzazione nei confronti dell’ARAM, occasionalmente, nell’ambito di una riunione d’ufficio presso il proprio dirigente.
Le relative esigenze cautelari, in quanto intimamente connesse con la funzione esercitata, possono essere soddisfatte con la misura dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, piuttosto che con la più grave misura degli arresti domiciliari.
Non si ravvisano esigenze cautelari attuali nei confronti di Schirò Elena, Giuffrè Salvatore, Pugliares Daniela e Natoli Salvatore.
A carico di Schirò Elena sono emersi unicamente indizi con riferimento al reato di cui al capo 39), nonché con riferimento ai reati di cui ai capi 33) e 34), ma per una minima frazione assolutamente modesta, infine con riferimento al capo 1). Il ruolo attribuito alla stessa appare, pertanto, estremamente marginale (avendo ella provveduto ad effettuare l’ultima rata di un pagamento derivante da contratti e fatture fraudolenti predisposti da altri, o avendo sottoscritto un unico contratto, nell’ambito del quale, peraltro, il danno per l’erario sarebbe di modesta consistenza), di talchè, da tali sole condotte, non possono desumersi attuali e concrete esigenze cautelari.
Nei confronti di Giuffrè Salvatore emergono, allo stato, univoci e gravi indizi dei reati ascritti ai capi 46), 47) e 48) della rubrica. Non si ravvisano, tuttavia, allo stato esigenze cautelari attuali. Per un verso lo stesso non è chiamato a rispondere del reato associativo. Ciò, fondamentalmente, in quanto non è emersa, allo stato, la natura e consistenza dei rapporti intercorrenti tra costui e il gruppo riferibile ai fratelli Capone. In particolare non è chiaro se il coinvolgimento illecito del Giuffrè, per quanto reiterato, sia occasionale e marginale, oppure sistematico. Ne discende l’impossibilità, allo stato, di potere pronosticare una ulteriore reiterazione delle condotte illecite. Aggiungasi, del resto, che l’ultimo reato attribuito al Giuffrè risale al 2008.
Nei confronti di Pugliares Daniela emergono gravi indizi del reato di cui al capo 49), come detto da riqualificare in termini di tentativo. Come visto al § 14.5 la stessa agisce sostanzialmente su mandato e istigazione di D’Urso Daniela, in una posizione di palese subordinazione. La stessa, inoltre, non risulta coinvolta nella gestione dell’Ancol. Tali circostanze, assieme all’unicità dell’ipotesi contestata, non consentono di ravvisare la sussistenza di esigenze cautelari attuali; senza contare l’elevata probabilità che l’indagata possa beneficiare della sospensione condizionale della pena con l’eventuale sentenza di condanna.
Infine, quanto a Natoli Salvatore, a carico dello stesso sono stati gravi ravvisati indizi dei reati di cui ai capi 1), 19), 20), 21), 22), 23), 24). La molteplicità dei fatti, tuttavia, non è da sola sufficiente a fare emergere la sussistenza di esigenze cautelari attuali. In particolare tutte le condotte riconducibili al Natoli sono sostanzialmente riferibili ad epoca non successiva al 2008. Per il periodo successivo, dagli atti, non si rileva la presenza del Natoli sotto nessun profilo. Nessun approfondimento risulta effettuato circa l’attuale collocazione e ruolo dell’indagato, né tali elementi appaiono desumibili dagli atti. Ne discende che non esiste alcuna possibilità per potere affermare che l’indagato abbia ancora, o abbia avuto in tempi recenti, un qualsivoglia ruolo nelle attività dell’organizzazione criminale in parola, in enti, strutture o imprese ad essa collegate o in altre attività criminali più o meno analoghe.
La responsabilità degli enti.
É noto che, ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente medesimo; da persone che esercitano, anche di fatto, la ge-stione e il controllo dello stesso; nonchè da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti summenzionati.
Ai sensi dell’art. 6 d.lv. cit. la responsabilità dell’ente, nei casi in cui la condotta sia posta in essere da soggetto in posizione apicale, è esclusa solo nell’ipotesi in cui siano stati adottati ed efficacemente attuati, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, sempre che la vigilanza sul rispetto di tali modelli sia stata affidata ad organismo dotato di poteri autonomi e che colui che ha agito in maniera illecita abbia operato eludendo fraudolentemente i controlli.
Ai sensi dell’art. 24 d.lv. cit., l’ente risponde anche in relazione ai reati di cui agli articoli 640 c. 2 n. 1, 640 bis c.p.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 c. 2 d.lv. cit. la normativa in questione si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Nessun dubbio, dunque, in ordine all’applicabilità della disciplina nei confronti delle società indicate dall’accusa, nonché nei confronti dell’associazione Ancol (nessuna richiesta risulta formulata nei confronti di Aram e Lumen).
Del pari evidente appare la responsabilità delle società indicate in rubrica per i reati contestati, dal momento che le condotte illecite via via descritte sono state commesse direttamente dai soggetti in posizione apicale o su indicazione di questi ultimi, anche nell’interesse dell’ente e degli amministratori dell’ente medesimo, in assenza di qualunque modello organizzativo di controllo interno, anzi nell’ambito delle specifiche finalità degli enti medesimi.
Visti gli artt. 291 e segg. c.p.p.; visti gli artt. 321 e ss. c.p.p.
p.q.m.
Visto l’art. 284 c.p.p. applica nei confronti di:
1) SAUTA Elio, nato a Messina il 16.10.1960, con riferimento ai reati di cui ai capi 1) [ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 416 commi 1 e 3 c.p.], 2), 3), 4), 6), 7), 8), 10), 11), 13), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 35), 36), 38bis), 38ter), 39)
2) FELICIOTTO Graziella, nata a Roccalumera il 2.7.1959, con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 4), 8), 13), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 38bis), 38ter)
3) SCHIRO’ Chiara, nata a Messina il 7.11.1968, con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 29), 30), 31), 32), 33), 34)
4) CANNAVO’ Concetta, nata a Messina il 3.6.1959, con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 31), 32), 33), 34), 39),
5) LO PRESTI Natale, nato a Messina l’08.03.1963, con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 39)
6) BARTOLONE Nicola, nato a Roitlingen il 14.4.1967, con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 2), 3), 6), 7), 10), 11), 16), 17), 25), 26),
7) CAPONE Carmelo, nato a Messina il 17.9.1960, con riferimento ai reati di cui ai capi 41) [ri-tenuta l’ipotesi di cui all’art. 416 commi 1 e 3 c.p.], 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 49) [riqualificato quest’ultimo in termini di violazione degli artt. 56, 110, 640 bis c.p.]
8) CAPONE Natale, nato a Messina il 19.02.1965, con riferimento ai reati di cui ai capi 41), 44), 45),
9) CALIRI Giuseppe, nato a Messina il 4.12.1978, con riferimento ai reati di cui ai capi 41), 44), 45),
10) D’URSO Daniela, nata a Messina il 31.07.1969, con riferimento ai reati di cui ai capi 41), 49) [riqualificato quest’ultimo in termini di violazione degli artt. 56, 110, 640 bis c.p.]
la misura degli arresti domiciliari disponendo che gli stessi siano condotti presso il domicilio che indicheranno al momento dell’esecuzione, dal quale non dovranno allontanarsi senza l’autorizzazione espressa dell’A.G.
Visto l’art. 289 c.p.p. applica nei confronti di ISAJA Carlo, nato a Messina il 10.07.1965, in relazione al reato di cui al capo 40), la misura della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di funzionario dell’Ispettorato del Lavoro di Messina, interdicendo nei confronti dello stesso, per la durata di mesi due dall’inizio dell’esecuzione, in tutto le funzioni inerenti la propria qualifica di dipendente dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina.
Visto l’art. 321 c.p.p. dispone il sequestro preventivo come da separato provvedimento che deve intendersi parte integrante del presente.
Rigetta quanto al resto l’istanza.