Una recente Sentenza della Cassazione Sez. Penale, la n° 24454 del 17.06.2011, è diventata il paradigma di un vecchio sentire, un ritorno al passato, dove l’invalido ha solo diritti di secondo livello. Già da tempo, gli invalidi, i disabili, i portatori di handicap sono oggetto di una campagna denigratoria e mistificatoria che li vede, ancor peggio il sente, come un peso sociale, un costo per l’economia, “un cancro che affonda la Nazione.”
Sembra di risentire le vecchie teorie nazionalistiche di una società ideale e perfetta di soli superuomini. Ed anche i lamenti sul disastro economico, imputato al costo che questi disabili rappresentano per lo Stato, sembrano avere lo stesso livore, lo stesso stridore che i nazisti usavano avere verso gli Ebrei.
Non sto esagerando se dico che la diminuzione degli insegnanti di sostegno, la diminuzione dei servizi sociali a favore delle fasce deboli, la rivisitazione dei parametri medici, legali ed economici per avere lo status di invalido civile, presto porteranno la nostra società ad estremi tali d’intolleranza e discriminazione che per un disabile sarebbe meglio nascere a “Sparta”.
Il problema è che, Sparta o non Sparta, i Disabili nascono lo stesso, e allo stesso modo gli uomini crescono, invecchiano e diventano disabili a loro volta. E’ con questo spirito d’autocoscienza di una, per così dire, disabilità sociale, dopo l’ampia premessa necessaria ad inquadrare il momento storico in cui è stata emanata la Sentenza in parola, che vogliamo spiegare il perché la Cassazione ha sbagliato.
Andiamo per ordine e precisiamo che dietro le sentenze ci sono i fatti. In particolar modo il fatto, in questo caso, è narrato dallo stesso Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Due donne, A e B, “utilizzavano indebitamente il permesso invalidi, rilasciato in favore di un terzo soggetto, C, esibendo il relativo contrassegno sul parabrezza dell’autovettura di cui avevano la disponibilità per accedere liberamente all’interno delle zone a traffico limitato,” mentre C nello stesso momento si trovava a diversi Km. di distanza. In altri termini l’autovettura non poteva essere in attesa del disabile.
In questo caso il Procuratore contestava il reato di sostituzione di persona (494 c.p. ). e di truffa. La Cassazione invece, dopo “ampia e approfondita analisi”, rilevava:
1) Il reato in parola non può essere integrato dalla semplice esibizione sul parabrezza del contrassegno invalidi, in quanto la stessa (esibizione) non comporta una “dichiarazione” di attestazione della presenza del titolare del permesso, come presupposto dell’autoattribuzione della qualità di “accompagnatore” del conducente.
2) Comunque, continua la Cassazione, anche ammettendo che il permesso invalidi “dichiari” una qualità di carattere personale, essa rappresenta solo il presupposto necessario affinché il veicolo possa circolare nelle zone a traffico limitato, grazie alla specifica concessione amministrativa. Pertanto l’utilizzazione abusiva del contrassegno non può attribuire al conducente una qualifica soggettiva. (accompagnatore). In altri termini l’uso abusivo del contrassegno ha la sua sanzione solo dal punto di vista amministrativo, cioè la multa dei VV.UU.
La seconda parte della Sentenza in parola analizza, negandola, l’eventuale ipotesi di responsabilità per truffa al Comune di Firenze.
Tralasciando la seconda parte, quello che preme sottolineare è l’errore culturale e sociale in cui incorre la Cassazione. Ed invero considerare il disabile come un diverso, un peso, una “palla al piede” presuppone aprioristicamente l’esistenza di un quid, di un di più, di un qualcosa, di un qualcuno che, pur diverso soggettivamente, sempre e comunque si accosta, per immutabile definizione sociale, al disabile. Parlo dell’accompagnatore, con tanti saluti ai fiumi di parole che parlano di autonomia e integrazione dei disabili. Il disabile, come categoria legale, è autonomo, è capace d’intendere e volere autonomamente e non per mezzo di un accompagnatore.
E’ lo stesso Legislatore del 1980, nell’istituire l’indennità, e quello del 1984, con l’interpretazione autentica della stessa, che parlano d’indennità accompagnamento. Del concetto d’accompagnatore non vi è alcuna traccia.
Ed invero la Cassazione nel considerare che il semplice contrassegno non presuppone, ipso facto, che il conducente sia un accompagnatore del disabile, implicitamente afferma che il mezzo, pur fornito di contrassegno regolarmente esposto, può anche non essere al servizio del disabile stesso e, pertanto, non può concretizzarsi il reato di sostituzione della persona, ovviamente nella persona dell’accompagnatore.
Come si vede il concetto giuridico di accompagnatore, che non esiste, ha indotto in errore i Supremi Giudici, i quali anche di fronte a fatti chiari e semplici hanno preferito cercare delle soluzioni di Diritto che lasciano l’amaro in bocca.
Non si può non riflettere a come questa sentenza influisca sul malcostume imperante nelle nostre città. Lo sappiamo tutti che i benefici di cui al contrassegno per disabili sono oggetto di abusi, di usi impropri e quanto altro possiamo rilevare alzando semplicemente gli occhi dal nostro naso. L’aver limitato la tutela a quella amministrativa, con esclusione di quella penale, sembra aver voluto, quasi scientemente, sminuire il disvalore sociale che di solito si accompagna al fatto di reato o al singolo fatto d’abuso.
Anche il secondo punto, relativo alla qualificazione soggettiva del conducente che utilizza abusivamente il contrassegno, sembra un tentativo raffazzonato di salvaguardare più chi ha commesso il fatto d’abuso che chi lo ha patito. Infatti, con la stessa miopia giuridica e nell’ottica di un mezzo di trasporto con contrassegno disabili non necessariamente al servizio esclusivo dello stesso, i Supremi Giudici, continuano affermando che “ l’uso abusivo del contrassegno non può attribuire neppure indirettamente al conducente una qualificazione soggettiva”, quella cioè di accompagnatore.
Ma le cose non stanno così ed alcune semplici considerazioni ci condurranno nella giusta prospettiva giuridica.
Vediamo in primo luogo il testo dell’art.479 del c.p. “Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a se o ad altri un falso nome, un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito…”
Ma non basta e tenendo a mente che non esiste la figura giuridica dell’accompagnatore, vediamo, ora, quali sono gli elementi costitutivi e formali del contrassegno invalidi. Il contrassegno invalidi è personale, cioè è nominativo e non è legato all’automobile su cui è esposto, esso deve riportare la figura stilizzata di una persona in carrozzina, il numero di concessione e le generalità del disabile, Proprio perché non è legato al mezzo di trasporto il contrassegno non riporta nessuna targa. Ne deriva necessariamente che si possono verificare solo due ipotesi o la macchina con il contrassegno è guidata direttamente dal disabile o essa serve al trasporto del disabile.
Essendo questi gli elementi costitutivi del contrassegno, acquista una nuova luce la circostanza che il mezzo di trasporto stava circolando in zona a traffico limitato esibendo il contrassegno e che lo stesso non era semplicemente posteggiato. Ed è in questa circostanza che si concretizza il reato di sostituzione di persona. Infatti alla guida, o a bordo del mezzo, vi doveva essere necessariamente un disabile, se cosi non fosse s’indurrebbe taluno in errore, al fine di procurarsi un vantaggio, attribuendosi la qualità di disabile guidatore o di un conducente legittimato al trasporto del disabile. (legittimazione che può derivare o dallo stesso disabile che mette a disposizione il contrassegno, o dal rapporto di parentela e nulla vieta, per esempio, che il disabile legittimi addirittura un tassista che lo sta aspettando di fronte alla stazione).
In questo senso la tanto insistita qualificazione soggettiva, richiesta dai Supremi Giudici, è data dalla necessaria presenza o assenza del Disabile sul mezzo. Infatti se guidi non essendo disabile, il contrassegno ti qualifica soggettivamente come legittimato al trasporto disabile, ma se il disabile è assente all’ora ti stai attribuendo una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici. Ti stai sostituendo ad un conducente legittimato senza esserlo.
Ma anche nel caso inverso, cioè nel caso in cui il mezzo fosse posteggiato con il contrassegno invalidi, i termini dalla questione non cambierebbero, anzi sarebbero più stringenti. Ed infatti, in questo caso, il mezzo può e deve essere in attesa del solo Disabile/Guidatore perché il conducente c.d. legittimato lo è solo quando il disabile lo legittima, oltre che con il contrassegno, con la sua necessaria presenza. Pertanto anche un padre che aspetta il figlio all’uscita da scuola diventa legittimato solo tramite un giudizio ex post, cioè quando al suono della campanella troviamo il figlio disabile che esce da scuola.
A questo proposito non posso non pensare alle centinaia di contrassegni che giorno dopo giorno vedo sui parabrezza della auto posteggiate. Anzi sapete che facciamo, vi invito a mandare alla redazione la foto dei posteggi usurpati e dei c.d. conducenti legittimati e sarà nostra cura girare alla Procura della Repubblica e al Comandante dei VV.UU. le vostre valutazioni.
Tornando al nostro caso possiamo concludere che , i Supremi Giudici, accecati dal concetto di accompagnatore non hanno neanche immaginato che potesse esistere un disabile guidatore a cui sostituirsi per trarre un vantaggio, figurarsi poi il concetto di conducente legittimato dallo stesso disabile.
Il problema non è di semplice lana caprina e non deve essere visto come un innocuo errore d’interpretazione del diritto, la questione è culturale ed affonda nel più intimo della nostra Società. Il binomio Disabile/accompagnatore presuppone, anche concettualmente, che il disabile sia un soggetto passivo e privo d’autonomia. Non è il disabile che legittima ed instaura, nelle sue relazioni sociali, rapporti con gli altri è l’accompagnatore che provvede al disabile, alle sue esigenze e alle sue necessità. Per rimanere in tema il tragitto lo decide l’accompagnatore non il disabile.
Sia ben chiaro non parlo del concetto “di aiutare un disabile”, parlo dell’autonomia, che deve essere riconosciuta anche ai disabili, di poter decidere liberamente se voler essere aiutati o meno. E vi assicuro un Disabile, se è messo in condizione di decidere liberamente, non ha nessuna remora a chiedere aiuto agli altri senza bisogno di alcun accompagnatore.
Avv. Pietro Giunta