Approvato il regolamento della Tares, la nuova tassa sui rifiuti solidi urbani, nasce subito un interrogativo che non ha trovato risposta, nell’applaudito accordo tra Consiglio Comunale e Giunta, in merito al salasso che saremo chiamati a pagare dal 16 di Dicembre in poi. Ritenuto che l’anno di riferimento del tributo è il 2013, da Gennaio a Dicembre, e la prima rata del 33% si avrà a Dicembre 2013, i contribuenti per aver diritto allo sconto del 30% del tributo come potranno dimostrare di aver ad es. avviato il compostaggio come prevede l’art. 20 del comma 4 del regolamento ? Stante che la prova che l’amministrazione pretende per applicarti uno sconto del 30% sul tributo è l’aver presentato un’istanza entro il 31 di Ottobre dell’anno precedente e oltre allo scontrino d’acquisto dell’apposito contenitore.
Ma questo è solo uno dei dubbi che ha accompagnato i sudati lavori che ieri notte, subito dopo l’approvazione della Delibera con una maggioranza bulgara, il Consiglio Comunale ha concluso con un fragoroso applauso. Ed infatti l’altro dubbio nasce dalle modalità con le quali si dovranno applicare le disposizioni sulla raccolta differenziata, anch’essa oggetto di un’apposita riduzione del tributo, stante la mancanza di apposite direttive in merito ai conferimenti. O anche in questo caso faremo finta di niente, sperando che il contribuente non si accorga che la tassa che pagherà in massima parte nel 2014 si riferisce al 2013 ?
Invero, una soluzione a queste problematiche, non affrontate neanche nelle norme transitorie del regolamento, potrebbe essere ritrovata nel piano tariffario (strumento a cui il regolamento affida nel concreto il compito di stabilire i costi e le tariffe d’applicare di anno in anno) e oggetto delle prossime discussioni del Consiglio Comunale, dove una apposita norma potrebbe prevedere, con riferimento al 2013, delle agevolazioni che tenendo conto dei principi generali della Tares e dei conti finali di bilancio, (si prevede un introito di circa 42 milioni vedi articolo correlato), possa applicare lo sconto del 30% anche per 2013 . Un esempio potrebbe essere l’autocertificazione del contribuenti virtuoso, facendo emergere in questo modo il sommerso di cui Messina è piena, che dichiara il pregresso contributo della Tarsu non corrisposto ed a cui potrebbe aggiungersi un incentivo in più consistente nella non applicazioni di sanzioni e interessi moratori.
D’altra parte se per il 2013 ci sono questi rilevanti problemi d’applicazione, per il 2014 la Tares dovrebbe entrare a regime ed è per questo che ci risulta particolarmente opportuno andare a vedere nel merito e nei contenuti questo Regolamento, iniziando dalle componenti economiche che formano il tributo.
In questo senso il Tributo è composto da una componente fissa, chiamata dei rifiuti che genericamente comprende le spese di gestione ma che nella realtà include tutti i costi relativi agli investimenti ed ai relativi ammortamenti ( se ad es. si decidesse di costruire un inceneritore sarebbe pagato con questa componente ), i costi di gestione e tutti gli oneri che paghiamo per portare i rifiuti in discarica, lo spazzamento delle strade e la raccolta dei rifiuti ed ancora i costi per il contenzioso, l’accertamento e la riscossione. In altri termini se qualcuno non paga la spazzatura, non solo i sui costi saranno accollati alla maggioranza dei contribuenti ma anche le spese degli avvocati per il recupero coattivo del tributo non pagato saranno imputati alla maggioranza. E un pensiero corre alla centinaia di migliaia di cause aperte nel contenzioso tributario e alla facilità con la quale i Messinesi sono pronti a fare opposizione al tributo, qualsiasi tributo, pur sapendo di doverlo pagare. Tutti i soldi che in un modo o nell’altro pagheremo comunque senza che nessuno possa pensare di cavarsela, neanche il furbetto del quartiere. Vi è poi la componente per i costi dei servizi indivisibili del Comune a cui si rimanda al precedente articolo anche per i rilevi che tale componete può avere sulla riforma dell’IMU oggetto attuale di discussione in parlamento.
Sempre nell’ambito dei principi generali troviamo i soggetti che devono pagare la Tares e sono tutti coloro che occupano, detengono o posseggono a qualsiasi titolo i locali o gli immobili che per principio producono rifiuti. E’ previsto anche il caso delle multiproprietà o dei centri commerciali attraverso il tenuto al versamento che è individuato nel soggetto che gestisce i servizi comuni. (Ad esempio nel super condomino o nei condomini l’obbligo per pagamento della Tares sugli spazi comuni soggetti a tassazione, escluse le aree di cui all’art. 1117 del c.c, balconi, solai ecc. , ricade sull’Amministratore di condominio). Una particolare attenzione il regolamento, che si richiama alla legge e non potrebbe essere altrimenti, pone alla distinzione tra i locali e le aree soggette al tributo e i locali e le aree escluse. Troviamo in questo modo che dovremo pagare anche per i locali che predisposti all’uso, anche se di fatto non utilizzati, abbiano un’utenza attiva ai servizi di rete (luce, acqua ecc) o siano arredati per uso domestico. Oppure dovremo pagare per tutte le aree scoperte che costituiscono superficie operativa dell’attività di esercizio “commerciale”. E qui apro una parentesi e mi domando se dovranno pagare la Tares o se abbiano mai pagato il tributo, tutti quei gestori che hanno i tavolini e le sedie sui marciapiedi o sulle strade cittadine o i titolari di Lidi Balneari
All’inverso, non saremo tenuti a pagare niente per quei locali o aree aperte che sono sottoposti ad altra legislazione sui rifiuti solidi urbani, tipo quella dei rifiuti speciali ( agricoltura e allevamento) o sono da considerare oggettivamente come non producenti rifiuti, si pensi all’immobile dichiarato inabitabile, ai ruderi o alle superficie coperte non più alte di 150 cm. A questo proposito la superficie considerata per l’applicazione del tributo è quella che si chiama calpestabile e che in attesa della riforma dei parametri catastali dell’immobile risulta dalle attuali visure catastali, è prevista la possibilità che l’Ente possa considerare calpestabile ed in modo forfettario l’80% della misura catastale risultante a registro.
Veniamo ora alle dolenti note e precisiamo che per determinare le tariffe si applicano le disposizioni del DPR 158/99. In atri termini, ogni anno e prima dell’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale è chiamato a determinare le tariffe. Cioè all’interno dei parametri di legge deve stabilire il rapporto tra quota fissa e variabile del tributo, se esso debba incidere in massima parte a carico delle utenze domestiche e dei detentori degli immobili o a carico delle utenze non domestiche e di chi esercita attività di esercizio, oltre la misura di tale incidenza e la sua applicabilità ai casi concreti . In ogni caso si deve tenere conto della copertura integrale dei costi e della gestione sia nella sua componete fissa, investimenti ed ammortamenti, che in quella variabile, gestione e quantità di rifiuti prodotti dalla città nell’arco dell’anno di riferimento.
Tenendo a mente che vi sono differenze sostanziali tra le utenze domestiche e quelle non tali, dobbiamo evidenziare come dal regolamento non emerga con chiarezza se la riduzione per la raccolta differenziata, che comporta una riduzione al 30% del tributo, sia applicata all’intero tributo o solo a quella parte c.d. variabile. Questo perché per le utenze non domestiche è previsto specificatamente che essa, riduzione al 30%, si applica solo alla quota variabile del tributo mentre la stessa cosa non è riportata nell’articolo relativo all’utenza domestica, a cui pertanto la riduzione del 30% per la raccolta differenziata sembrerebbe essere applicata sull’intero tributo.
Inoltre, per i dettaglio delle cifre esatte dovute si dovrà attendere un apposita delibera della Giunta Comunale, la quale dovrà tener conto delle possibilità tecnico amministrative del servizio di raccolta differenziata o smaltimento dei rifiuti, delle eventuale raccolta differenziata cumulativa (ad es, nei condomini) o individuale, e come ipotesi autonoma di riduzione al 30% quella delle utenze che avranno avviato il compostaggio degli scarti organici (una procedura utilizzata per gestire in proprio la frazione organica presente nei rifiuti solidi urbani prodotti in ambiente domestico e di origine prevalentemente alimentare)..
Altre riduzioni pari al 30%, non cumulabile con la riduzione per differenziata, che ricalcano la stessa linea della Tarsu ( ipotesi mai concretamente applicate dall’Amministrazione), sono inerenti alle abitazioni tenute a scopo stagionale o a quelle il cui residente si trova all’estero per oltre mesi 6 all’anno, ed ancora riduzioni sono previste per gli immobili rurali a scopo abitativo, per i locali non abitativi e per aree stagionali ed il cui uso non sia continuativo ma ricorrente.
Particolare attenzione deve essere posta dal contribuente nel richiedere le riduzioni. E infatti, la richiesta dell’interessato non solo deve specificare le singole ipotesi per cui si richiede la riduzione ma decorre dall’anno successivo alla sua presentazione.-
Oltre alle riduzioni il regolamento prevede, novità che sembra assoluta, anche delle ipotesi di esenzione totale e parziale dal tributo per i locali di residenza occupati da persone assistite economicamente e certificate dal Comune , per i soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico sociale e per i locali usati da enti e associazioni riconosciute per legge per il recupero delle persone “svantaggiate”. In questi casi ed in poche altre ipotesi è previsto espressamente che tali riduzioni ed esenzioni sono inscritte a bilancio come autorizzazione di spesa, alla cui copertura si prevederà con entrate diverse da quelle del tributo in discussione. In altri termini e stante lo stato predeficiatario del Comune, possiamo tranquillamente dire che l’idea di venire incontro ai cittadini disagiati della Città rimarrà un bel sogno poco realizzabile.
Particolare attenzione il regolamento pone, infine, per l’accertamento del tributo e per le sanzioni d’applicare ai furbetti. Anche dalla semplice lettura si percepisce che qualcosa è cambiato, tanto che la sanzione minima applicabile in tutti i casi di violazione è quella di 50 euro mentre la massima è di 100,00 euro. E’ prevista la possibilità di una rateizzazione trimestrale anche in caso di sanzioni ma per gli importi superiori a 500,00 euro si prevede l’applicazione degli interessi per le rate successive alla prima che non può essere inferiore a € 250,00. Discorso ancora più rigoroso è previsto per la fase dell’accertamento del tributo, nella quale ci si potrà avvalere dell’apporto delle banche dati messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e da quella del Territorio ed ancora è prevista la possibilità che personale dell’Amministrazione possa accedere ai locali e agli immobili per controllare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal contribuente.
In ultimo, possiamo dire che pagare la Tares è diventato un onere che ci conviene adempiere anche perché il mancato pagamento, soprattutto in riferimento alla quota variabile, del tributo comporta in automatico il lievitare dei fabbisogni annuali che a loro volta saranno caricati sulla quota pro-capite che saremo chiamati a pagare il prossimo anno.
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Pietro Giunta
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