Sesso virtuale a pagamento: è prostituzione

Sesso virtuale a pagamento: è prostituzione

Lo stabilisce la Cassazione penale , sez. III, sentenza 19.10.2010 n° 37188

 

Gli italiani dovranno stare più attenti ai rapporti virtuali con chat e web cam. Se il porno-web e la cyber-prostituzione spopolano in rete da anni, ora la Cassazione stabilisce che avere rapporti sessuali a pagamento, anche se virtuali, è comunque da considerare prostituzione. Anche senza contatto fisico.

“Fare sesso virtuale a pagamento? E’ prostituzione”. Lo ha stabilito in una recente sentenza la Cassazione Penale. Che spiega: “E’ prostituzione qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, anche se priva del contatto fisico tra prostituta e cliente, che possono trovarsi addirittura in luogo diverso. L’unica condizione è la possibilità, per il cliente, di interagire sulle attività compiute dalla prostituta.

I CAPI DI IMPUTAZIONE – Leggiamo i capi di imputazione e poi cerchiamo di capire come procede il ragionamento della Corte di Cassazione:

….per il reato di cui agli artt 110 c. p. n. 3 e 8 e 4 n. 7 L. 75/58, per avere il primo quale gestore di fatto del locale denominato (…), la seconda quale segretaria del circolo omonimo, il terzo quale addetto alla sicurezza, favorito e sfruttato la prostituzione esercitata nel locale medesimo da numerose spogliarelliste e ballerine, anche extracomunitarie….

Allora, l’articolo 110 del codice penale regola il concorso di persone nel reato, ed i numeri 3 e 4 della legge n.75/58 sono quelli della “famosa” e cosiddetta Legge Merlin, ovvero quella che abolì le case di appuntamento; vediamo ora cosa è emerso dagli atti processuali:

….Dalle risultanze processuali emerge che nel locale (…) si svolgeva attività ricreativa e che la villa veniva utilizzata per scambio di coppie o per spettacoli di streap tease, lap dance, table dance e porno show (attività penalmente irrilevanti)…. 

Secondo la difesa degli imputati neppure le testimonianze avrebbero avuto rilevanza, in quanto o riferivano cose non percepite direttamente, o erano contraddittorie o, infine, erano irrilevanti. Continua la difesa:
…Quanto all’album fotografico, una sola su 21 foto è astrattamente rilevante (ritrae un uomo con i pantaloni abbassati ed il pene scoperto). Ma anche tale foto non costituisce la prova che vi sia stato un accordo mercenario. Non vi è stato alcun sequestro di fazzolettini o di profilattici usati, per cui è affidato al giudizio dell’ufficiale di p.g. operante la presenza di sperma negli stessi. I compensi delle ballerine per ogni notte di lavoro erano consistenti, per cui non vi era alcuna necessità che esse si prostituissero. Il sequestro delle somme di denaro non ha alcun significato ed è del tutto neutro…

LA SENTENZA – Vediamo ora cosa dice la sentenza:

3.2.1) 1 giudici di merito hanno dato atto che nel locale (…) oltre alle attività penalmente irrilevanti cui si fa riferimento nei ricorsi della (…) e dello (…) (spettacoli di streap tease, lap dance, table dance e porno schow), veniva esercita la prostituzione nei cosiddetti privès.

Il Tribunale […omissis…] aveva ritenuto accertato che:

a) il cliente, pagando la somma di centomila lire, poteva appartarsi con una ragazza , la quale offriva uno spettacolo privato fatto di spogliarello e strusciamenti;

b) pagando somme maggiori, il cliente poteva ottenere veri e propri rapporti sessuali non solo la maggior durata dello spogliarello.

I giudici di merito hanno fondato il loro convincimento innanzitutto sulle testimonianze degli ispettori di p.s., i quali avevano operato a lungo sotto copertura, per accertare le attività che si svolgevano nel locale (…) e che avevano poi effettuato la irruzione del 29 maggio 1999.

Gli ispettori avevano quindi riferito quanto da essi constatato direttamente, sia nella pregressa attività di osservazione che al momento della irruzione. In particolare l’ispettore (…) aveva riferito di essere entrato come cliente in un privè e che la ragazza, toccandolo e cercando di spogliarlo, gli aveva fatto capire che avrebbe potuto ottenere un rapporto sessuale completo. (pag.3 sent.Trib.).

La conferma dell’attività di prostituzione che si svolgeva nei privès proveniva da alcune delle entreneuses e porno dive che lavoravano nel locale le quali riferivano che le ragazze, oltre agli spogliarelli, pratcavano, a richiesta, anche prestazioni sessuali, trattenendo a metà degli importi pagati dal cliente (l’altra metà andava al gestore).

Ulteriore conferma proveniva da uno dei clienti, il quale affermava che nei privès, al prezzo maggiorato di lire 200.000, era possibile avere… […omissis…]

Prosegue poi la Cassazione:

Correttamente [si è] ritenuto che nella nozione di prostituzione debba farsi rientrare qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, anche se priva del contatto fisico tra prostituta e cliente, i quali possono trovarsi addirittura in luogo diverso. Unica condizione è la possibilità, per il secondo, di interagire sulle attività compiute dalla prima”.

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